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"Sicurezza, per le liti c'è l'ente bilaterale"

fonte Italia Oggi, Carla De Lellis / Sicurezza sul lavoro

30/08/2010 - Le liti? Si risolvono in casa, senza intervento della magistratura. Per la soluzione elle controversie sull'applicazione dei diritti cli rappresentanza, informazione e formazione in materia di sicurezza sul lavoro, infatti, imprese e lavoratori possono ricorrere in prima istanza agli organismi paritetici, gli enti bilaterali, che hanno competenza precipua in materia. Lo precisa il ministero del lavoro in una nota (Faq) a risposta di specifico quesito. Il ministero, inoltre, spiega che per svolgere attività, tali organismi non necessitano di ottenere alcuna preventiva autorizzazione ministeriale amministrativa. Organismi paritetici. Disciplinati dall'articolo 51 del Testo unico sicurezza (dlgs n. 81/2008), sono organismi costituiti a livello territoriale, su iniziativa di una o di pi associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro (sindacati) comparativamente pi rappresentative sul piano nazionale. Il Testo unico prevede che, fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, tali organismi rappresentano la prima istanza di riferimento in merito alle controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, di informazione e di formazione, previsti dalle norme vigenti. Gli organismi paritetici, inoltre, possono supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro; svolgono oppure pro- muovono attività di formazione, anche attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali (articolo 118 della legge n. 388/2000), e dei fondi di cui all'articolo 12 del dlgs n. 276/2003 (riforma Biagi del lavoro), nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi cli supporto al sistema delle imprese, tra cui l'asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività. A tal fine, gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti. Purché dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ancora, gli organismi paritetici possono effettuare anche sopralluoghi, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza. Infine, gli organismi hanno compiti dichiarativi per ci che concerne i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, nonché in relazione ai nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici. I chiarimenti ministeriali. Ai ministero del lavoro è stato chiesto se gli organismi paritetici, per svolgere le attività previste dal Testo unico sicurezza (articolo 51 del dlgs n. 81/2008) devono essere in possesso di apposita autorizzazione ministeriale. Il ministero, in primo luogo, ha ri cordato il ruolo svolto dagli organismi, nonché le finalità, tra cui, quando istituiti a livello territoriale, quella di svolgere funzioni di orientamento e promozione di iniziative di formazione nei confronti dei lavoratori. Ancora, ha evidenziato che rappresentano la prima istanza di riferimento per la risoluzione di controversie sorte circa l'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione. E che, tra le novità introdotte nel Testo unico, è prevista la possibilità per tali organismi di svolgere direttamente attività di formazione, oltre che di promuoverla ma ci , ovviamente, in relazione a quello specifico settore (quale quello manifatturiero, edile ecc.) nel quale essi svolgono la loro attività e/o prestano la loro assistenza e nell'ambito territoriale nel quale è ubicata l'azienda alla quale è fornita assistenza. In conclusione, il ministero ha precisato che, legittimati a svolgere le funzioni, sono tutti gli organismi che abbiano le caratteristiche richieste dalla legge, senza che sia a tal fine prevista o necessaria alcuna autorizzazione ministeriale.

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