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"Certificati di esecuzione lavori, indicazioni dall'Authority appalti"

fonte redazione insic / Edilizia

02/09/2010 - L’Autorità di vigilanza dei lavori pubblici ha recentemente emanato la Determinazione n. 6/2010 (in Gazzetta ufficiale del 17 agosto) che fornisce le “indicazioni operative alle stazioni appaltanti e alle Soa in materia di controllo sui certificati di esecuzione dei lavori e sull'applicazione dell'art. 135, comma 1-bis, del D.Lgs. 163/2006. L’Autorità ricorda che le stazioni appaltanti sono obbligate, ai sensi dell’art. 40, comma 3, lett. b), del D.Lgs. 163/2006, a trasmettere all’Autorità copia dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati; queste sono poi obbligate, ai sensi dell’art. 135, comma 1-bis, del D.Lgs. 163/2006, a controllare in maniera periodica il Casellario informatico dell’Autorità al fine di accertare eventuali intervenute dichiarazioni di decadenza delle attestazioni di qualificazione delle imprese appaltatrici per false dichiarazioni e, in caso di riscontro positivo, procedere alla risoluzione del contratto. Quanto alle Società Organismi di Attestazione, ai sensi dell’art. 40, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, qualora copia dei certificati di esecuzione dei lavori presentati dalle imprese ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, (ed emessi in data anteriore al 1° luglio 2006), non risulti inserita nell’Osservatorio, debbono invitare le stazioni appaltanti a controllare e confermare la veridicità di detti certificati di esecuzione dei lavori nel termine di 20 (venti) giorni dalla richiesta, informandole altresì che il mancato tempestivo riscontro può comportare l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6, comma 11, del D.Lgs. 163/2006. In relazione ai C.E.L. rilasciati successivamente alla data del 1° luglio 2006, le Società Organismi di Attestazione sono tenute altresì a segnalare all’Autorità il mancato invio di copia degli stessi da parte della stazione appaltante ai fini dell’adozione dei provvedimenti sanzionatori. Nell’esercizio del potere di vigilanza sul sistema di qualificazione l’Autorità ha potuto accertare come le richieste inoltrate dalle SOA alle stazioni appaltanti a fine di verifica rimangano spesso inevase. Secondo l’Autorità ciò si pone in totale conflitto con la ratio perseguita dal legislatore che vuole consentire la possibilità di partecipare alle procedure di affidamento alle sole imprese dotate dei requisiti necessari e, più nello specifico, evitare l’immissione nel mercato di attestazioni fondate su certificati non verificati e quindi potenzialmente falsi. L’Autorità quindi suggerisce alle stazioni appaltanti di effettuare il controllo dei dati presenti sul casellario informatico ai sensi del richiamato art. 135, comma 1-bis, in occasione dei momenti di verifica di altri requisiti dell’impresa già previsti normativamente (ad esempio unitamente ai controlli che il R.U.P. deve eseguire prima dell’emissione degli stati di avanzamento dei lavori) in un’ottica di completezza delle verifiche stesse.

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