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"Chiarimenti sulla rimozione di depositi GPL in serbatoi fissi interrati"

fonte Redazione antincendio / Rischio incendio

03/09/2010 - La Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica Area III ha emanato lo scorso 5 agosto 2010 la Nota Prot. n. 12026 "Rimozione di depositi di GPL in serbatoi fissi interrati da parte di ditte terze. - Considerazioni sulla bonifica dei serbatoi rimossi" che fornisce chiarimenti inerenti le operazioni di bonifica dei serbatoi fissi di GPL interrati.La nota è stata redatta in seguito alla richiesta di chiarimento pervenuta alla Direzione Centrale sulle procedure da adottare per non incorrere nella fattispecie prevista al punto 2) della Nota n. 7589 del 6 maggio 2010, riguardante la non compatibilità della presenza di un nuovo serbatoio installato accanto a quello rimosso. Con la nota Prot. n.12026, viene chiarito pertanto che i due serbatoi possono coesistere solo se il serbatoio rimosso sia in condizioni di sicurezza e cioè "bonificato" ed etichettato come tale da chi ha eseguito l'operazione, avendone titolo. Sulle operazioni di bonifica cui deve essere sottoposto il serbatoio rimosso per essere considerato alla stregua di un contenitore non pericoloso, si osserva preliminarmente che un serbatoio può ritenersi "bonificato" quando dallo stesso sia stata eliminata ogni traccia di fase liquida e la concentrazione della fase gas sia inferiore al 20% del limite inferiore di infiammabilità. Per raggiungere tali condizioni, la fase gas, non potendo essere immessa così in atmosfera, di solito è convogliata in un altro recipiente idoneo, oppure, molto più frequentemente, a un bruciatore munito di idonea fiamma pilota. In ogni caso, l'avvenuta bonifica del serbatoio deve essere adeguatamente certificata ed il contenitore etichettato.

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