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"INFORTUNI: Lo stop al sesso è danno morale"

fonte Italia Oggi 7, Debora Alberici / Salute

15/09/2010 - Ha diritto al risarcimento del danno morale, ma non di quello esistenziale, la moglie del lavoratore che, a seguito di un infortunio, non pu condurre una vita sessuale regolare. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 19517 del 14settembre2010, ha respinto il ricorso di una donna che chiedeva, oltre al danno morale, anche quello esistenziale perché, in seguito a un infortunio sul lavoro il marito non aveva potuto pi condurre una vita sessuale normale. Con una decisione che sembra far uscire il danno esistenziale dalla porta principale e per farlo rientrare poi dalla finestra la terza sezione civile del Palazzaccio, ricalcando il principio generale sancito due anni fa dalle Sezioni unite della Suprema corte con la sentenza n. 26972, ha messo nero su bianco che il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tener conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi e pregiudizi identici, sia che il danno biologico, il danno morale, quello alla vita di relazione e quello cosiddetto esistenziale, devono essere valutati unitariamente nella voce del danno non patrimoniale».Il caso riguarda un lavoratore che, a seguito di un incidente, era diventato invalido all'80%. Oltre al risarcimento personale, la moglie e la figlia si erano costituite in giudizio per ottenere il danno morale ed esistenziale. La Corte d'appello di Trieste aveva liquidato genericamente il danno non patrimoniale, pur riconoscendo in astratto legittimo il ristoro di quello morale. La moglie aveva ricevuto 30 mila euro. Ma la donna ha impugnato il ricorso in Cassazione insistendo su una quantificazione maggiore e sul riconoscimento di varie voci di danno, fra cui il quello alla vita di relazione. La terza sezione civile lo ha respinto confermando che tutti i danni riconosciuti alla signora devono rientrare nel concetto unico di danno non patrimoniale. Ma non solo. La Cassazione ha inoltre ritenuto valida la decisione della Corte d'appello che aveva valutato il caso, svincolando il risarcimento dalle tabelle, e legandolo alle circostanze personali della coppia che, dopo l'incidente, non aveva più avuto rapporti sessuali normali.

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