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"Amianto, indennità in vista"

fonte Italia Oggi , Daniele Cirioli / Sicurezza sul lavoro

17/09/2010 - In arrivo l'indennità extra a favore delle vittime dell'amianto. Sarà una prestazione aggiuntiva alla rendita diretta o a favore di superstiti in godimento, su questa determinata in misura percentuale, e verrà erogata d'ufficio dall'Inail. Ad anticipano è lo stesso istituto assicuratore nella nota protocollo n. 4553/2010 con cui, in attesa della pubblicazione del regolamento attuativo della misura prevista dalla Finanziaria 2008, detta istruzioni per la ricognizione della platea di beneficiani. Fondo vittime amianto. Il fondo vittime dell'amianto è stato istituito dalla legge n. 24412007 (Finanziaria 2008), con una dotazione di 30 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e di 22 milioni di euro a decorrere dal 2010. La stessa legge stabilisce che il fondo provveda a erogare, con decorrenza dal 1° gennaio 2008, una prestazione economica alle «vittime che hanno contratto una patologia asbesto correlàta» per esposizione all'amianto e alla fibra fiberfrax e, in caso di morte, agli eredi. Le istruzioni Inail. La Finanziaria ha rimesso a un apposito decreto ministeriale la fissazione, tra l'altro, delle modalità di erogazione della nuova prestazione. In attesa della pubblicazione di tale regolamento, l'inail ha avviato le procedure per la ricognizione dei soggetti beneficiari. Nella nota l'istituto spiega, prima di tutto, che l'importo erogato dal nuovo fondo si configura come una prestazione aggiuntiva alla rendita diretta o in favore di superstiti. Una prestazione che verrà erogata d'ufficio dallo stesso istituto, in misura percentuale della rendita stessa. La platea dei beneficiani, spiega l'Inail, è composta: a) dagli assicurati titolari di rendita, anche unificata, che hanno contratto una patologia correlata all'esposizione all'amianto o alla fibra fiberfrax, la cui menomazione o invalidità concorra al raggiungimento del grado indennizzabile in rendita (in misura pari o superiore all'1%); b) dai loro superstiti aventi diritto qualora la morte sia ticonducibile alla malattia asbesto correlata. Ai fini dell'individuazione degli aventi diritto, l'inail sta elaborando i dati in possesso negli archivi i quali, tuttavia, consentono l'evidenziazione dei beneficiari di rendite in vigore nel periodo da gennaio 2008 a maggio 2010. Per i periodi precedenti, invece, è necessario che ad attivarsi per la ricognizione siano le sedi territoriali. Inoltre, è necessario che i dirigenti medici si esprimano sui singoli casi, al fine della valutazione circa la possibile correlazione delle patologie con l'agente amianto. In particolare, i medici dovranno esprimere, per ciascuna pratica, parere positivo se si tratta di patologia asbesto correlata (in tal caso, la pratica andrà ad alimentare la lista degli aventi diritto, cioè la platea certa); oppure parere negativo, qualora non si tratti di patologia asbesto correlata (la pratica, in tal caso, verrà esclusa d'ufficio); parere non valutabile, se La documentazione non consente una valutazione piena. In tali ultimi casi, spiega l'inail, poiché per ora si tratta di attività di mera ricognizione della «platea certa» dei beneficiari, non dovrà seguire alcuna ulteriore attività istruttoria.

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