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"Cadute dall'alto, come prevenirle"

fonte Italia Oggi / Sicurezza sul lavoro

17/09/2010 - I lavori di costruzione, montaggio, demolizione, restauro o manutenzione, siano essi effettuati in edilizia o nell'impiantistica industriale, richiedono per erigere o intervenire su una struttura l'utilizzo di idonee attrezzature e opere provvisionali. L'allestimento di queste opere provvisionali deve essere effettuato a regola d'arte, queste devono essere proporzionato ed idonee allo scopo ed occorre conservarle in efficienza, durante l'utilizzo, per rintera durata del lavoro. La legislazione vigente, dlgs 81/08 e smi e in particolare il capo II del titolo IV, prevede l'utilizzo di impalcature, ponteggi o di altre idonee opere provvisionali, per tutti i lavori da eseguire ad un'altezza superiore ai due metri rispetto ad un piano stabile. Tali precauzioni devono essere adottate per svolgere tutti i lavori in quota, e seguendo lo sviluppo dei lavori, permettere di eliminare i pericoli di caduta di persone e cli cose. Già con l'emanazione del dlgs 8 luglio 2003, n. 235, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori era stato disciplinato specificamente, con decorrenza delle nuove disposizioni dal 19 luglio 2005, l'uso dei ponteggi, delle scale a pioli e dei sistemi a fune nei lavori temporanei in quota. Tale disposizione stabiliva, così come anche oggi, un sistema gerarchico d'uso tra le attrezzature di lavoro normalmente impiegate per l'esecuzione di lavori in quota e rafforzava così il criterio della priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure cli protezione individuale. Queste attrezzature di lavoro sono state normate o mediante disposizioni di legge o tramite norme tecniche. Si presentano in seguito i principali apprestamenti utilizzati in ambito cantieristico suddividendo le varie attrezzature secondo le tre tipologie precedentemente riportate e collegandole alle disposizioni legislative e/o normative vigenti. PONTEGGI METALLICI. Come stabilito dalle disposizioni legislative e normative l'opera provvisionale deve essere, ovviamente, stabile. Questa sembra una battuta» fuori luogo, ma si pensi a quanti gravissimi infortuni sono avvenuti per il crollo di ponteggi anche a causa della loro non stabilità prodotta, per esempio, da un vento eccessivamente elevato e non previsto nei calcoli preventivi della struttura interessata. La dimensione, la forma e la disposizione degli impalcati devono essere idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguato ai carichi da sopportare e tali da consentire l'esecuzione dei lavori in condizioni sicure. I materiali devono essere di buona resistenza, essere protetti contro la corrosione atmosferica e devono essere esenti da ogni difetto o imperfezione che possa compromettere il loro buon uso.Tutti gli elementi che compongono la struttura devono portare impressi a rilievo o ad incisione il nome ed il marchio del fabbricante.Le disposizioni legislative impongono dimensioni ben precise per tutti i componenti di queste attrezzature. Fondamentale ai fini della sicurezza collettiva risulta la protezione della caduta dall'alto dei materiali. In questo caso la legge prevede lungo le facciate del ponteggio l'inserimento di un impalcato di sicurezza. Tale protezione, detta mantovana parasassi, deve essere posizionata in corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento all'altezza del solaio di copertura del piano terreno. Devono essere posizionati ulteriori parasassi ogni qualvolta si superi la distanza di 12 m. tra il piano di calpestio e un qualsiasi altro impalcato superiore. La struttura deve essere costituita da un robusto intavolato inclinato, con spessore minimo delle tavole di 4 cm, avente l'estremità superiore verso l'esterno. Sovente, nei ponteggi di tipo prefabbricate, la realizzazione del parasassi richiede la necessità di utilizzare elementi in tubo giunto appartenenti ad altro tipo di ponteggio. Tale eventualità, però, è consentita solamente se rientra nelle soluzioni contemplato nelle autorizzazioni ministeriali del ponteggio che si sta utilizzando. La lagge vieta, infatti di utilizzare per realizzare un ponteggio materiali costruiti da ditte differenti.

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