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"Il registro infortuni resta d'obbligo"

fonte Italia Oggi, Carla De Lellis / Sicurezza sul lavoro

20/09/2010 - Il registro infortuni resiste alla riforma della sicurezza del lavoro. Per ora, infatti, resta pienamente in vigore secondo la vecchia disciplina, e così sarà fino all' istituzione del Sinp (sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro). Lo precisa il ministero del lavoro in risposta a un apposito quesito (faq del 1° settembre). Il Sinp. Il chiarimento, evidentemente, prende le mosse dalla riforma della sicurezza sul lavoro, operata dal dlgs n. 81/2008 (nuovo T.u. sicurezza), nella parte in cui ha previsto (articolo 53) l'abrogazione delle disposizioni relative al registro infortuni. In particolare, al ministero del lavoro è stato chiesto quali sono gli obblighi a carico del datore di lavoro in ordine alle modalità di tenuta e vidimazione del registro infortuni. L'articolo 8 del T.u. provvede a istituire il Sinp, affidando all'Inail la gestione tecnica e informatica. Finalità del nuovo organismo è fornire dati utili per orientare, prograammare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate. Per l'effettiva messa in opera, tuttavia, il Sinp attende il via libero da un decreto interministeriale che doveva adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del Tu (a oggi, il decreto non ancora è stato emanato). Tale appuntamento è importante in quanto l'articolo 53 del Tu, stabilisce che fino ai sei mesi successivi all'adozione di tale decreto «restano in vigore le disposizioni relative a registro infortuni e registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici». Il che vuole dire che, trascorsi sei mesi dall'entrata in opera de Sinp, dovranno intendersi abrogati sia il registro infortuni che gli altri analoghi registri. I chiarimenti ministeriali. La risposta del ministero al quesito è, ovviamente, agganciata alla novità all'introduzione del Sinp. Il ministero ha spiegato che «in attesa dell'emanazione del nuovo decreto interministeriale di cui all'art. 8, comma 4, del dlgs n. 81/2008 (come prima visto), sono soggette alla tenuta del registro infortuni tutte le aziende che ricadono nella sfera di applicazione dello stesso». Aggiunge, quindi. che tale registro deve essere redatto conformemente al modello approvato con dm 12/9/1958 (come modificato dal dm5 dicembre 1996), istitutivo dello stesso e tuttora in vigore, vidimato presso l'Asl competente per territorio e conservato, a disposizione dell'organo di vigilanza, sul luogo di lavoro. In particolare, precisa il ministero, sulla base delle considerazioni espresse nelle circolari del 5/3/1997, n. 28 e del 30/5/1997. n. 73 (che recepiscono la circolare 3/2/1959, n. 537), nel caso di attività di breve durata, caratterizzata da mobilità, o svolta in sedi con nochi lavoratori e orive di arie- guate strutture amministrative, l'obbligo si ritiene assolto anche nell'ipotesi in cui il registro infortuni sia tenuto nella sede centrale dell'impresa, sempre che tali attività non siano dislocate oltre l'ambito provinciale. Nel caso in cui, invece, si tratti di imprese che svolgono attività prevalentemente fuori della propria sede per un periodo non breve ogni unità produttiva deve conservare un proprio registro che deve far vidimare dall'Asl territorialmente competente. In ogni caso, al fine di rendere meno gravosa la suddetta incombenza, evidenzia ancora il ministero del lavoro, il dm 10/8/1984, integrativo del predetto dm del 1958, ha introdotto la facoltà per i datori di lavoro di utilizzare sistemi automatizzati di rilevazione, elaborazione e registrazione dei dati del registro infortuni mediante l'utilizzo di schede individuali conformi al modello riportato in allegato al decreto stesso. Anche in questo caso le schede utilizzate devono essere preventivamente vidimate dalla Asl competente per territorio. Per le aziende che utilizzano procedure automatizzate, previa autorizzazione, è ammesso l'accentramento delle registrazioni presso unità aziendali dotate di adeguate strutture amministrative la cui autorizzazione (all'accentramento) va richiesta allo stesso ministero del lavoro.

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