Logo di PrevenzioneSicurezza.com
Lunedì, 20 Maggio 2024
News

"Cantieri sempre in sicurezza"

fonte Il Sole 24 ore - Edilizia / Edilizia

11/10/2010 - Per qualsiasi cantiere i cui lavori comportino rischi particolari deve essere redatto un piano di sicurezza e di salute, a prescindere dal numero di imprese all'opera. Lo ha chiarito la Corte di giustizia europea in una sentenza depositata il 7 ottobre (procedimento C-224/09) interpellata dal Tribunale di Bolzano per chiarire il dettame della legislazione comunitaria e in particolare della direttiva 92/57 riguardante le prescrizioni di sicurezza nei cantieri (Guce L 245 del 26 agosto 1992). L'ANTEFATTO Il procedimento di fronte al giudice italiano era stato solleva to a seguito di un'ispezione dei tecnici della Provincia autonoma di Bolzano in un cantiere edile aperto per il rifacimento della copertura del tetto di un'abitazione privata: manodopera e strumenti di lavoro erano stati forniti da tre imprese edili differenti presenti contemporaneamente nel cantiere. I lavori in questione inoltre non erano soggetti a permesso di costruire, in linea con la normativa italiana, ma solo a Dia. «Nell'ambito di tale ispezione spiega il dispositivo della sentenza si è posta la questione se, nel caso di specie, avrebbe dovuto essere nominato un coordinatore della sicurezza tanto per la fase progettuale che per quella esecutiva, così come previsto non soltanto dall'articolo 3, n. 1, della direttiva 92/57, ma anche dall'articolo 3 del decreto legislativo 494/1996, e ciò a prescindere dal fatto che l'articolo 90, undicesimo comma, del decreto legislativo 81/1980 non esige tale designazione». LA PRONUNCIA. I giudici di Lussemburgo, raccogliendo il rinvio pregiudiziale da parte del "collega" italiano, hanno innanzitutto richiamato la normativa italiana vigente al momento della richiesta avviata nel 2008 e però riformata" dall'Italia l'anno successivo con la legge 7 luglio 2009, n. 88. Si tratta dell'articolo 90, decreto legislativo n. 81 del aprile 2008, che al comma 1 nella vecchia formulazione prevedeva un esonero. «in caso di lavori privati recitava il vecchio comma 1 la disposizione di cui al comma 3 (l'obbligo di designazione del coordinatore per la progettazione, ndr) non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire». Esaminando la disciplina europea i giudici di Lussemburgo hanno osservato innanzitutto che «l'articolo 3, n. 1, della direttiva 92/57 esige che, nel caso di un cantiere in cui sono presenti più imprese, venga sempre nominato un coordinatore in materia di sicurezza e di salute al momento della progettazione dell'opera o comunque prima dell'esecuzione dei lavori». Proseguendo nella disamina della normativa comunitaria i giudici hanno anche osservato che l'obbligo contenuto nella direttiva «deve essere inteso nel senso che esso vale per tutti i cantieri i cui lavori comportano rischi particolari, quali quelli elencati nell'allegato II di questa direttiva, o per i quali è richiesta una notifica preliminare, essendo irrilevante a tale riguardo il numero di imprese presenti nel cantiere». Un principio quindi che parrebbe valere anche per la nuova formulazione del comma 11 articolo 90 che confermando l'esonero ha inserito il tetto dei 100mila euro di valore dei lavori trasferendo però le funzioni del coordinatore per la progettazione a quello per la esecuzione dei lavori. IL DISPOSITIVO. Di qui la censura nei confronti della norma italiana che apre le porte a eccezioni sulla base per altro del numero di imprese presenti nel cantiere. La direttiva spiegano ai giudici non consente a una norma nazionale di «derogare all'obbligo incombente al committente o al responsabile dei lavori di nominare un coordinatore per la sicurezza e la salute al momento della progettazione dell'opera o comunque prima dell'esecuzione dei lavori». In secondo luogo la direttiva non permette a una nonna nazionale di limitare la stesura di un piano di sicurezza ai soli casi in cui in un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire intervengono più imprese: il principio ispiratore è invece quello del profilarsi di rischi particolare per la sicurezza del cantiere.

Segnala questa news ad un amico

Questa news è stata letta 1235 volte.

Pubblicità

© 2005-2024 PrevenzioneSicurezza.com. Tutti i diritti sono riservati.

Realizzato da Michele Filannino