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"Ponteggi, prorogate le licenze"

fonte Italia Oggi 7, Daniele Cirioli / Edilizia

11/10/2010 - E' scattato il 15 maggio 2008 il countdown decennale sulla validità delle autorizzazioni ministeriali alla costruzione dei ponteggi. Per tutte le autorizzazioni, anche per quelle rilasciate prima di tale data (che è la data d'entrata in vigore del T.u. sicurezza, il dlgs n. 81/2008), la cui validità infatti è da intendersi estesa fino al 14 maggio 2018. Lo precisa, tra l'altro, il ministero del lavoro nella circolare n. 29/2010 contenente le risposte a diversi quesiti d'interpretazione tecnica alle norme di prevenzione infortuni nelle costruzioni e lavori in quota. Di fatto, dunque, il Tu. sicurezza ha esteso automaticamente per dieci anni la validità delle autorizzazioni ministeriali. Proroga decennale. Nove le questioni sottoposte al vaglio del ministero del lavoro e risolte con adeguate risposte. Una prima precisazione riguarda la validità delle autorizzazioni ministeriali alla costruzione e all'utilizzo dei ponteggi (articolo 131 del Tu.). Questa validità, che è decennale, spiega il ministero, decorre dal 15 maggio 2008 (data di entrata in vigore del Tu.) per tutte le autorizzazioni rilasciate prima di tale data (quindi fino al 14 maggio 2018). Per le autorizzazioni rilasciate dopo il 14 maggio (cioè in regime del nuovo testo unico), invece, la validità (decennale) decorre dalla data di rilascio (si veda tabella). Inoltre, il ministero precisa che l'obbligo di richiedere il rinnovo dell'autorizzazione ricade sul titolare dell'autorizzazione stessa, e non invece l'impresa utilizzatrice. Quest'ultima, pertanto, può continuare a impiegare ponteggi anche dopo la fine della validità decennale dell'autorizzazione (che riguarda «la costruzione», dunque, di quegli strumenti). Infine, il ministero spiega che, se non c'è il rinnovo decennale, l'autorizzazione ministeriale s'intende automaticamente sospesa (sempre per il costruttore, non per l'impresa). Il libretto di autorizzazione. Un secondo quesito ha chiesto di sapere se ogni volta che vengono acquistati elementi di ponteggio deve essere allegato all'acquisto il libretto di autorizzazione ministeriale. A tal riguardo, il ministero ricorda che il comma 6 dell'articolo 131 del Tu. sicurezza dispone testualmente che «chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia dell'autorizzazione ministeriale...., ovvero il cosiddetto libretto di autorizzazione ministeriale. Inoltre, al comma 1 dell'articolo 134 del Tu. è stabilito che «nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione... e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.)». La protezione collettiva. Un terzo quesito ha chiesto al ministero se è possibile impiegare ponteggi, previo specifico progetto eseguito ai sensi dall'articolo 133 del T.u. sicurezza, come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e, quindi, in una posizione diversa dall'ultimo impalcato del ponteggio. II ministero, dopo aver richiamato le nonne applicabili al caso, ha spiegato di essere dell'avviso che è possibile impiegare ponteggi come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi anche in posizione diversa dall'ultimo impalcato del ponteggio, a condizione che per ogni singola realizzazione e a seguito di adeguata valutazione dei rischi venga eseguito uno specifico progetto. Da tale progetto, eseguito nel rispetto dell'articolo 133 del T.u., e quindi firmato da ingegnere o architetto abilitato a nonna di legge all'esercizio della professione, deve tra l'altro risultare quanto occorre per definire lo specifico schema di ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell'esecuzione, naturalmente tenendo conto della presenza di lavoratori che operano, oltre che sul ponteggio, anche in copertura. I fermapiedi. Altro quesito ha chiesto se è possibile sostituire, su un ponteggio autorizzato, i fermapiedi prefabbricati con altri fermapiedi prefabbricati, regolarmente autorizzati, ma appartenenti ad altra autorizzazione ministeriale. Il ministero risponde affermativamente, ricordando quanto già spiegato nella lettera circolare del 9 febbraio 1995. Ossia le condizioni che permettono tale sostituzione, vale a dire preventiva verifica della compatibilità dell'elemento prefabbricato con lo schema strutturale. Le basette del ponteggio. Altro quesito formulato al ministero riguarda l'obbligatorietà o meno all'utilizzo di tavole in legno per l'allestimento degli elementi di ripartizione dei carichi dei montanti dei ponteggi. II ministero ha spiegato che questi elementi devono avere «dimensioni e caratteristiche adeguate ai carichi da trasmettere e alla consistenza dei piani di posa, in modo da non superarne la resistenza unitaria». Pertanto, conclude, non è prevista l'obbligatorietà di un materiale specifico per realizzare la ripartizione, a condizione però che risultino soddisfatte le predette condizioni. Il raddoppio dei montanti. Un ultimo quesito ha chiesto al ministero se è necessario il raddoppio dei montanti, in presenza di apparecchi di sollevamento materiali montati su ponteggi. II ministero ha ricordato che, nel rispetto del punto 3.3 dell'Allegato XVIII del Tu. sicurezza, qualora apparecchi di sollevamento vengano fissati direttamente sui montanti delle impalcature, detti montanti devono essere rafforzati e controventati in modo da ottenere una solidità adeguata alle maggiori sollecitazioni a cui sono sottoposti. In particolare nei ponteggi i montanti, su cui sono applicati direttamente gli elevatori, devono essere di numero ampiamente sufficiente ed in ogni caso non minore di due e gli ancoraggi devono essere adeguati.

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