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"Coordinatori sicurezza, l'interpretazione UE sulle nomine"

fonte Redazione Ambiente & Sicurezza sul Lavoro / Sicurezza sul lavoro

13/10/2010 - Con sentenza del 7 ottobre scorso la Corte di Giustizia ha fornito un’interpretazione della direttiva del Consiglio 92/57/CEE, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili. Il caso promosso davanti alla Corte riguardava il caso di un cantiere edile realizzato per il rifacimento della copertura del tetto di una abitazione per la quale non era stato richiesto il rilascio del permesso di costruire: durante un’ispezione si è posta la questione se, nel caso di specie, avrebbe dovuto essere nominato un coordinatore della sicurezza, tanto per la fase progettuale quanto per quella esecutiva, così come previsto non soltanto dall'art. 3, n. 1, della direttiva 92/57, ma anche dall'art. 3 del decreto legislativo n. 494/96, e ciò a prescindere dal fatto che l'art. 90, undicesimo comma, del decreto legislativo n. 81/08 (che ha abrogato il decreto del 96) non esige tale designazione. Secondo la Corte, l'art. 3, n. 1, della direttiva 92/57, stabilisce senza equivoci l'obbligo di nominare un coordinatore in materia di sicurezza e di salute per ogni cantiere in cui sono presenti più imprese, e non ammette alcuna deroga, indipendentemente dalla circostanza che i lavori siano soggetti o meno a permesso di costruire ovvero che tale cantiere comporti o no rischi particolari. Quanto invece al momento in cui si deve procedere alla nomina del coordinatore, dagli artt. 5 e 6 della direttiva 92/57 risulta che costui deve essere designato all'atto della progettazione dell'opera o, comunque, prima dell'esecuzione dei lavori.I presupposti per la redazione del piano di sicurezza e di salute, secondo la Corte, debbono essere stabiliti unicamente alla luce dell'art. 3, n. 2, della direttiva 92/57: di conseguenza l’obbligo di redigere, prima dell'apertura del cantiere, un piano di sicurezza e di salute vale per tutti i cantieri i cui lavori comportano rischi particolari, quali quelli elencati nell'allegato II di questa direttiva, o per i quali è richiesta una notifica preliminare, essendo irrilevante il numero d'imprese presenti nel cantiere.

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