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"DURC, il ministero chiarisce sulla sua validità temporale"

fonte redazione insic / Edilizia

13/10/2010 - Il ministero del Lavoro ha emanato in data 8 ottobre la circolare n.35 in materia di DURC chiarendo sulla sua validità temporale. Il ministero si riferisce in particolare alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n.1/2010 nella quale si riportava che "anche in un'ottica di semplificazione e speditezza delle procedure di gara, nel settore degli appalti pubblici, alla certificazione vada riconosciuta una validità trimestrale al pari di quanto disposto dall'art.39 septies del D.L. 30 settembre 2005, n.273 (convertito in legge, con modificazioni, dalla L.23 febbraio 2006, n.51) con espresso riferimento al solo settore dei lavori nei cantieri edili” La circolare però specifica che quanto ai contratti pubblici disciplinati dal Testo unico dell’edilizia, per la selezione del contraente, deve essere acquisito:-un DURC per ciascuna procedura, che attesti la regolarità della ditta ed abbia validità trimestrale rispetto alla specifica procedura per la quale è stato richiesto; -un DURC emesso ai fini del controllo delle autocertificazioni presenti ai sensi del D.P.R. n.445/2000 che abbia validità trimestrale ed attesti la regolarità alla data dell'autocertificazione che è stata indicata nella richiesta.In entrambi i casi, il DURC può essere utilizzato dalla stazione appaltante, all'interno della medesima procedura di selezione, anche ai fini dell'aggiudicazione e sottoscrizione del contratto, purché ancora in corso di validità. Quindi, sancisce il ministero “nell'ambito degli appalti pubblici, non può essere utilizzato un DURC richiesto a fini diversi (ad es. un DURC richiesto ai fini della funzione di benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria o un DURC richiesto per lavori privati dell'edilizia); ciò in quanto le verifiche operate dai competenti Istituti e/o Casse edili seguono ambiti e procedure in parte diverse in relazione alle finalità per cui è emesso il Documento”.Il Ministero ricorda inoltre che -per le fasi di stato di avanzamento lavori o di stato finale/regolare esecuzione, fermo restando l'obbligo di richiedere un nuovo DURC per ciascun SAL o stato finale riferiti ad ogni singolo contratto, il DURC ha validità trimestrale ai fini del pagamento per il quale è stato acquisito (cfr. nel dettaglio la normativa); -nel caso di "appalti" relativi all'acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in economia, il DURC deve essere richiesto nella sola ipotesi di affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. La validità trimestrale va estesa anche ai documenti rilasciati ai fini dell'attestazione SOA e dell'inscrizione all'albo fornitori il DURC rilasciato per la fruizione di benefici normativi e contributivi ha validità mensile ai sensi dell'art.7, comma 1, del D.M. 24 ottobre 2007. Per quanto riguarda i lavori privati in edilizia, il DURC ha ugualmente validità trimestrale e può essere utilizzato, per l'intero periodo di validità, ai fini dell'inizio di più lavori.

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