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"Datori di lavoro e RSPP in aziende con più sedi"

fonte Redazione Ambiente & Sicurezza sul Lavoro / Sicurezza sul lavoro

14/10/2010 - Ai sensi del D.Lgs. 81/08 è previsto che un'azienda, anche se con sedi produttive in zone geografiche differenti, debba avere un solo datore di lavoro (delegato ai fini della sicurezza) ed un solo RSPP? Nel caso specifico una società effettua una fusione per incorporazione (art. 2504 bis codice civile) con un'azienda più piccola situata in un'altra città; l'azienda incorporata ha la stessa denominazione sociale e partita iva dell'azienda in questione. Ovviamente l'azienda incorporata ha un proprio datore di lavoro (delegato ai fini della sicurezza) ed un RSPP interno. Risponde l’Avvocato Antonio Porpora. Preliminarmente vanno svolte due osservazioni: 1. All’esito della fusione per incorporazione, l’organo amministrativo dell’incorporata è cessato; conseguentemente le deleghe da questi emesse dovranno essere rinnovate da parte del nuovo organo amministrativo (C.d.A. ovvero A.U.). 2. Il concetto di “delegato della sicurezza” non è necessariamente sinonimo di “datore di lavoro”; ove la delega abbia le caratteristiche di quella di funzioni disciplinata dall’art. 16 D.Lgs. 81/08, essa non costituisce un datore di lavoro, ma datore di lavoro è il soggetto delegante. Diversamente, se per “delegato della sicurezza”, si intenda la persona fisica - nel settore privato - investita della pienezza di poteri da parte dell’organo amministrativo con riferimento all’intera struttura aziendale, ovvero ad una parte (unità produttiva o divisione o altro elemento organizzativo economicamente e funzionalmente autonomo), allora vi si potrà rinvenire un datore di lavoro. Il numero di datori di lavoro (eventualmente plurali, nella stessa società, anche nel settore privato) ed il numero di RSPP non sono necessariamente corrispondenti: ad ogni datore di lavoro dovrà corrispondere almeno un RSPP, ma quest’ultimo ruolo potrebbe essere a sua volta plurale; la complessità dell’organizzazione aziendale, a fronte della libertà di organizzazione d’impresa di cui all’art. 41 Cost., lo consente. In conclusione, è altamente probabile, che nel caso proposto, si dovrà procedere ad una nuova identificazione del datore di lavoro e, conseguentemente, nomina del RSPP; diversamente, dovrebbe essere il datore di lavoro identificato per l’incorporante ed il relativo RSPP ad assolvere le funzioni per l’unico contesto societario.

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