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"Coordinatore della sicurezza anche nei cantieri privati"

fonte Il Sole 24 ore / Edilizia

18/10/2010 - La presenza di un coordinatore della sicurezza è necessaria anche nei cantieri privati, non soggetti al permesso di costruire e in cui sono presenti più imprese. Per aver derogato a questa regola, imposta dalla direttiva 92/57, l'Italia incassa l'ennesima condanna della Corte di giustizia. Lussemburgo, con la sentenza 224/04, censura il Dlgs 81/2008 (che ha abrogato il Dlgs 494/1996) perché nel recepire la norma europea aveva fatto un'eccezione proprio sul coordinatore della sicurezza escludendo dall'obbligo i cantieri privati in cui è possibile avviare i lavori con una semplice dichiarazione di inizio attività (Dia). Secondo i giudici europei, l'esonero introdotto dal legislatore interno è in netto contrasto con la direttiva, che non fa alcun distinguo tra cantieri pubblici e privati e tra titoli abilitativi richiesti e stabilisce in modo inequivocabile l'esigenza di individuare un coordinatore di sicurezza e di salute nei cantieri in cui ci sono più imprese. Cautela che deve essere rispettata a prescindere anche dal grado di rischio che comportano i lavori effettuati. Precisa è pure la disposizione in merito al momento della designazione, che deve avvenire all'atto della progettazione dell'opera o, comunque, prima dell'esecuzione dei lavori. La risposta dei giudici di Lussemburgo era stata sollecitata dal Tribunale di Bolzano, chiamato in causa dopo un sopralluogo effettuato dagli ispettori tecnici del lavoro della provincia autonoma in un cantiere dove tre differenti ditte erano impegnate a installare il tetto dì un'abitazione privata. In seguito all'ispezione, i tecnici, pur consapevoli della deroga concessa dalla normativa italiana, si erano rivolti al tribunale. A sua volta il giudice interno si è interrogato sulla correttezza della scelta del legislatore che, a suo avviso, aveva dato per scontata una relazione tra la modesta dimensione di un cantiere privato e l'assenza di rischi, senza considerare che anche lavori non subordinati al permesso di costruire possono essere complessi e pericolosi e richiedere, quindi, la presenza di un coordinatore per la sicurezza. Dubbio sul quale Bolzano ha chiesto e ricevuto i chiarimenti di Lussemburgo. I giudici europei rispondono anche a una seconda questione posta dal tribunale altoatesino in merito alla necessità di redigere, prima dell'apertura del cantiere, un piano di sicurezza e salute. Punto sul quale la Corte di giustizia ammette la possibilità di fare delle distinzioni, dichiaran do la stesura del piano indispensabile solo nel caso in cui vengano svolti dei lavori che comportano alcuni dei rischi particolari indicati dalla direttiva o peri cantieri per i quali viene richiesta una notifica preliminare a prescindere dal numero di imprese presenti. Infine, la Corte Ue ricorda che la direttiva non crea obblighi nei confronti del singolo cittadino o imprenditore, a cui non può essere contestato il mancato rispetto di adempimenti non previsti dalla legge interna.

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