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"Niente Duvri per i piccoli lavori"

fonte Italia Oggi, Carla De Lellis / Sicurezza sul lavoro

18/10/2010 - Piccoli lavori senza il Duvri. Il datore di lavoro committente, infatti, può derogare all'obbligo della redazione di uno specifico documento di valutazione rischi da interferenza, dovuti alla compresenza di personale dipendente da più imprese, laddove i lavori si svolgano in una durata massima di due giorni, da computarsi su un arco temporale non necessariamente continuativo, ma complessivo e derivante dal cumulo delle singole prestazioni, anche episodiche, effettuate nel lasso temporale di un anno (solare) Lo precisa, tra l'altro, il ministero del lavoro in risposta a un quesito (Faq) in tema di rischio di interferenza e adempimenti di sicurezza. Il rischio di interferenza. Tra gli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previsti dal Tu (digs n. 81/2008) vi sono quelli connessi all'affidamento di lavori, servizi e forniture, all'impresa appaltatrice o lavoro autonomi (articolo 26), situazioni per le quali in genere vi è la compresenza dr più datori di lavoro (e quindi più e diverso personale dipendente) impegnati nella medesima attività. Fra gli obblighi, dunque, ci sono quelli relativi all'attività di cooperazione e coordinamento fra datori di lavoro, in presenza di contratti di appalto o d'opera e/o servizi effettuati all'interno dell'azienda da parte di imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi, ivi compresi i subappaltatori. Per lavori effettuati all'interno dell'azienda deve intendersi l'appalto di lavoro, di servizio o somministrazione eseguito in settori ove è normalmente operante l'attività istituzionale dell'azienda. Gli obblighi di sicurezza ln particolare, il Tu stabilisce che il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo deve a) verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione, b) fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui nschi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione o di emergenza adottate in relazione alla propria attività. I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori (quindi »tutti, i datori di lavoro e «tutte» le imprese coinvolte nei lavori): devono inoltre a) cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione E protezione dai nschi sul lavorc incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; b) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. Il datore di lavoro committente, ancora, è tenuto a promuovere la cooperazione e il coordinamento tra le vario imprese, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibi' le, ridurre al minimo i rischi da interferenze (è questo, appunto, il Duvri). Tale documento va allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture La deroga al Duvri. Sempre il Tu sicurezza (articolo 26, comma 3-bis introdotto dal dlgs n. 106/2009 correttivo del digs n. 81/2008) stabilisce che, ferme restando le norme m materia di cooperazione e coordinamento, l'obbligo di redazione del Duvri non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI. I piccoli lavori (di due giorni). In relazione ai piccoli lavori, per i quali è prevista la deroga al Duvri, è stato chiesto al ministero del lavoro di spiegare che cosa si intende per «lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni». Questa la risposta In via preliminare, il ministero fa osservare che la ratio sottesa alla norma in esame è quella di non gravare, attraverso l'obbligo di redazione del Duvri, le imprese appaltatnci di servizi che comportino l'espletamento di pratiche ordinane prive di rischi interferenziali e i lavori di breve durata, in quanto esso diverrebbe un inutile fardello formale, senza peraltro privare di tutela quelle prestazioni lavorative che, pur esplicandosi in un breve arco temporale, presentano comunque, per la natura della prestazione ovvero per il particolare contesto in cui si svolgono, dei rischi di interferenza (come, per esempio, avviene nell'ambito delle prestazioni manutentive) Alla luce di tale premessa, quindi il ministero dichiara di ritenere che i due giorni di cui parla la disposizione siano da computarsi con riferimento a un arco temporale non necessariamente continuativo, ma anche complessivo e derivante dal cumulo delle singole prestazioni, anche episodiche, effettuate comunque in un lasso temporale di riferimento di ragionevole durata (che, sempre secondo il ministero, si potrebbe plausibilmente ritenere un anno solare) tenuto conto anche dell'eventuale durata contrattuale della prestazione lavorativa. Infine, il ministero sottolinea che, anche m questi casi, resta comunque dovuta e obbligatoria l'osservanza delle altre disposizioni in materia di coordinamento e cooperazione (commi 1 e 2 dell'articolo 26, del T.u. sicurezza).

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