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"La malattia allunga la formazione "

fonte Il Sole 24 ore / Formazione ed informazione

18/10/2010 - Rispettare le regole del contratto di apprendistato può diventare una vera e propria trappola per i datori di lavoro. Infatti, l'imprenditore che intende garantire l'effettività dell'insegnamento del giovane, così come previsto dalla legge, può prolungare il contratto a termine con l'apprendista per un periodo equivalente alla malattia del dipendente. Tuttavia deve comunicare questa sua intenzione all'interessato prima della scadenza del contratto, altrimenti il rapporto diventa a tempo indeterminato e il recesso viene considerato un licenziamento illegittimo con conseguente obbligo di reintegra. Lo ha chiarito la sezione lavoro della Cassazione con la sentenza 20357/2010 che ha respinto il ricorso di una società di servizi per la raccolta dei rifiuti nei confronti di due suoi dipendenti. Questi ultimi erano stati assunti con contratto di apprendistato per la durata di trentasei mesi e nel corso di questo periodo erano rimasti assenti dal servizio uno per diciannove giorni e l'altro per ottantaquattro. Alla scadenza concordata il rapporto era proseguito regolarmente per altri diciannove giorni, data in cui i due dipendenti erano stati convocati presso la direzione dell'azienda che gli aveva comunicato il recesso dal rapporto per avvenuta fine del contratto di apprendistato. Di qui l'avvio del contenzioso. Il tribunale, investito della questione, ha accolto la domanda dei due dipendenti dichiarando che il rapporto si era trasformato a tempo indeterminato e il licenziamento era illegittimo con conseguente obbligo di reintegra. La decisione è stata confermata anche in appello e la vicenda è così giunta in Cassazione.Di fronte ai giudici di legittimità l'azienda ha sostenuto che la decisione della Corte d'appello non avrebbe rispettato il principio di effettività della formazione dell'apprendista. Infatti nel computo del periodo di apprendistato non va tenuto conto dei periodi in cui il rapporto rimane sospeso e il dipendente non ha potuto ricevere il prescritto insegnamento. Ne consegue che si deve considerare perfettamente legittima la proroga del contratto per il tempo corrispondente alle assenze per malattia dei due apprendisti. Non solo. In caso di mancata disdetta dal rapporto, ha proseguito la società ricorrente, la legge non prevede la trasformazione del contratto ma solo il mantenimento in servizio del lavoratore con una maggiorazione della retribuzione fino al recesso. Nessuna di queste affermazioni ha convinto la Suprema corte la quale ha spiegato che l'apprendistato è, per espressa definizione legislativa, un rapporto di lavoro speciale nel quale l'imprenditore è obbligato a impartire all'apprendista assunto alle sue dipendenze l'insegnamento necessario per conseguire la capacità tecnica per diventare qualificato. Lavoro e insegnamento devono essere effettivi e non fittizi, con la conseguenza che non possono essere considerati, ai fini del completamento dell'apprendistato, i normali periodi di inattività come le ferie annuali.In questo contesto, ha proseguito la Corte, se il datore di lavoro, a causa di una sospensione prolungata dell'attività, ritiene di dover detrarre il relativo periodo dal termine fissato con il contratto, lo deve fare «in modo chiaro e con piena consapevolezza per le parti». Il datore di lavoro che ritenga di detrarre le assenze per malattia dall'apprendistato, spostando la scadenza convenuta ad altra data, «ha l'obbligo di comunicare al lavoratore, prima della scadenza, lo spostamento del termine finale, spiegando le ragioni e indicando la nuova scadenza o il periodo che deve essere detratto». Non può pertanto limitarsi a far decorrere il termine concordato per poi comunicare a posteriori che ha ritenuto di non considerare un dato periodo. Infatti, ha concluso il collegio, «il criterio di effettività è criterio di garanzia» che non può risolversi nel venir meno della certezza del termine finale del contratto e determinare una situazione di ambiguità.

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