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" Sicurezza, risponde tutto il cda"

fonte Italia Oggi / Sicurezza sul lavoro

05/11/2010 - Stretta della Cassazione sulle morti bianche. Nei casi di gravi inadempienze sulla sicurezza, in particolare sull'esposizione alle polveri di amianto, ne risponde l'intero consiglio di amministrazione. Ma non basta. Tutte le associazioni di lavoratori, anche di fatto, possono chiedere i danni morali. Sono questi i punti fermi raggiunti dalla Corte di cassazione (sentenza n. 38991 del novembre 2010) sul tanto discusso tema dell'amianto e in particolare sulle responsabilità delle aziende. Il caso è scoppiato negli anni 70, quasi dieci anni prima delle campagne di sensibilizzazione sulla pericolosità per la salute delle inalazioni delle polveri contenenti amianto. In quasi ottanta pagine di motivazioni i giudici della Cassazione hanno confermato le condanne dei consiglieri di amministrazione e del direttore dello stabilimento a prescindere dalla conoscenze dell'epoca. Ma non solo. In questa interessante sentenza hanno anche affermato con chiarezza, con prevedibili e pesanti ripercussioni sulle aziende in termini di risarcimento, che le associazioni di fatto dei lavoratori (in questo caso della Cgil) possono chiedere i danni morali. Sul punto in sentenza si legge che «gli enti di fatto sono legittimati a costituirsi parte civile in quanto la circostanza che predetti enti non abbiano personalità giuridica non è ostativa alla costituzione di parte civile, né un'ostatività può dedursi dal fatto di non essere stati operativi al momento dei fatti in questione». E ancora, gli enti di fatto sono legittimati a costituirsi parte civile non soltanto quando il danno riguardi un bene su cui gli stessi vantino un diritto patrimoniale, ma più in generale quando il danno coincida con la lesione di un diritto soggettivo, come avviene nei caso in cui offeso sia l'interesse perseguito da un'associazione in riferimento ad una situazione storicamente circostanziata, assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza e azione, con l'effetto che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione della personalità o identità del sodalizi. Pertanto, se si tratti di enti di fatto che rappresentano gli interessi dei lavoratori, ogni condotta del datore di lavoro idonea a ledere la salute dei lavoratori, soprattutto nei casi in cui ciò si verifica in modo reiterato (es. pluralità di decessi) e in conseguenza di condotte riconducibili a sistematiche e radicate violazione delle norme di sicurezza e di igiene sul lavoro, si determina, in danno diretto all'Ente. Esso può essere sia economico, per le eventuali diminuzioni patrimoniali conseguenti alla riduzione delle adesioni dei lavoratori per il venir meno della fiducia nella capacità rappresentativa dell'istituzione; sia danno non patrimoniale per la lesione dell'interesse statutariamente perseguito di garantire la salute dei lavoratori nell'ambiente di lavoro, presidiato costituzionalmente dagli artt. 2 e 32 Cost., qualsiasi». Sul punto delle responsabilità degli amministratori Piazza Cavour ha sancito che anche in presenza di una delega la posizione di garanzia di tutti i vertici aziendali non viene meno. E infatti in questo caso, chiariscono ancora gli Ermellini, le violazione delle disposizioni sull'igiene del lavoro «erano talmente gravi» reiterate e strutturali, da richiedere decisioni di alto livello aziendale non delegabili e proprie di tutto il consiglio di amministrazione e che in ogni caso non sottraevano «i suoi componenti da obblighi di sorveglianza e di denuncia». E dunque, se questo vale per i singoli componenti del Cda, «a maggior ragione la posizione di garanzia rimane radicata in capo all'amministratore delegato o al componente del comitato esecutivo".

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