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"Morti bianche, un aiuto a metà"

fonte Italia Oggi7, Carla De Lellis / Sicurezza sul lavoro

08/11/2010 - Quando si tratta di indennizzi, la cattiva sorte fa distinguo. Il fondo vittime di familiari deceduti sul lavoro, infatti, risarcisce esclusivamente i lavoratori caduti per infortunio sul lavoro, non quelli per malattia professionale (che comunque è di origine «lavorativa»). Il fondo vittime. Istituito con la finanziaria 2007, il fondo ha lo scopo di fornire un adeguato supporto ai familiari dei lavoratori, assicurati e non ai fini Inail, vittime di gravi infortuni sul lavoro. I compiti di erogazione delle prestazioni sono stati attribuiti dal Tu sicurezza (dlgs n. 81/2008) all'Inail e all'Ipsema, che agiscono ciascuno per i propri ambiti di competenza (l'Ipsema per il settore marittimo e aereo, e l'Inail per tutti gli altri settori). E stato il dm 19 novembre 2008 a limitare le prestazioni del fondo, in fase di prima applicazione, ai soli familiari dei lavoratori deceduti per infortuni sul lavoro (quindi escludendo i familiari di lavoratori deceduti per malattia professionale). Soggetti beneficiari. I superstiti aventi diritto ai benefici sono: - coniuge; - figli legittimi, naturali o riconosciuti o riconoscibili, adottivi, fino al 18 anno di età, fino al 21 anno di età se studenti di scuola media superiore o professionale, fino al 26 anno di età se studenti universitari, finché dura l'inabilità nel caso di maggiorenni inabili in mancanza di coniuge e figli; - genitori naturali o adottivi se a carico del lavoratore deceduto; - fratelli e sorelle se a carico e conviventi con il lavoratore deceduto. Eventi tutelati. Come detto, gli eventi tutelati sono gli infortuni sul lavoro, e in particolare quelli verificatisi dal 1 gennaio 2007, che abbiano comportato il decesso del lavoratore. Sono esclusi, di conseguenza, sia le malattie professionali sia gli infortuni antecedenti al 1 gennaio 2007 anche nell'ipotesi in cui abbiano comportato decesso del lavoratore successivamente a tale data. Le prestazioni. Due le tipologie di benefici. La prima è una prestazione una tantum cui importo è determinato in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare superstite. Tale importo viene fissato annualmente, tenendo conto delle risorse disponibili e dell'andamento degli infortuni.L'importo fissato per nucleo è ripartito in parti uguali tra gli aventi diritto. Soggetti beneficiari sono sia i superstiti di lavoratori assicurati all'Inail (o Ipsema) che quelli di lavoratori non soggetti ad obbligo assicurativo (per esempio militari, vigili del fuoco, forze di polizia, liberi professionisti). Sono compresi, inoltre, anche i superstiti dei soggetti tutelati ai sensi dell'assicurazione contro gli infortuni domestici. La seconda prestazione consiste in un'anticipazione della rendita ai superstiti, di misura pari a tre mensilità. Questa è prevista esclusivamente per i superstiti di lavoratori soggetti alla tutela assicurativa obbligatoria all'Inail. Entrambi i benefici non sono soggetti a tassazione. La domanda e l'istruttoria. La prestazione una tantum è erogata previa presentazione o inoltro, a mezzo raccomandata a/r, di specifica istanza che deve essere presentata da uno solo dei soggetti beneficiari e compilata secondo la prevista modulistica; deve contenere l'esatta indicazione di tutti i superstiti aventi diritto e gli estremi per il pagamento; deve includere la delega quando siano presenti più superstiti aventi. diritto maggiorenni o quando ci siano più superstiti minorenni ma appartenenti a nuclei familiari diversi. L'istanza va inviata alla sede territoriale, individuata con riferimento al domicilio del lavoratore deceduto, dell'Inail o dell'Ipsema in relazione ai rispettivi ambiti di competenza sia per i soggetti assicurati che per quelli non assicurati. L'erogazione di entrambi i benefici da parte dell'Inail è subordinata all'esito di un accertamento sommario, volto ad accertare che l'evento sia riconducibile a finalità lavorative ed effettuato con apposita ispezione congiunta dal servizio ispettivo dell'istituto assicuratore e dalle direzioni provinciali del lavoro. Il pagamento. Le prestazioni sono erogate entro 30 giorni dall'accertamento sommario dal quale risulti che il decesso è riconducibile a infortunio sul lavoro. La prestazione una tantum è corrisposta a colui (del nucleo familiare) che ha presentato l'istanza. Per l'anticipazione della rendita il pagamento avviene secondo le modalità ordinarie della rendita ai superstiti, salvo diversa richiesta da parte degli stessi che, in tal caso, dovranno trasmettere apposita delega. Ai fini del pagamento della prestazione una tantum l'attuale modulo prevede la possibilità di scelta tra diverse forme di pagamento: assegno circolare, pagamento localizzato presso sportello bancario o postale e accredito su c/c bancario o postale. A oggi, l'Inail non pub effettuare il pagamento della prestazione una tantum «localizzato presso sportello bancario o postale». Per l'anticipazione della rendita ai superstiti il pagamento avviene secondo le modalità ordinarie, salvo diversa richiesta da parte dei beneficiari, che in tal caso, dovranno trasmettere apposita delega. Contenzioso. Attenzione. In caso di provvedimento negativo, ossia sfavorevole all'erogazione dell'indennità. non è prevista la possibilità di ricorrere in via amministrativo, ma esclusivamente il ricorso al giudice ordinario (Tribunale).

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