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"Lo stop all'impresa va sempre motivato"

fonte Italia Oggi , Daniele Cirioli / Sicurezza

09/11/2010 - Gli ispettori sono tenuti a motivare, sia pur sinteticamente, l'eventuale adozione del provvedimento di sospensione dell'attività d'impresa, al fine di consentire al destinatario controlli di correttezza, coerenza e logicità dello stesso. Lo stabilisce il ministero del lavoro nella nota protocollo n. 18802 di ieri, intervenendo tempestivamente sui rilievi di incostituzionalità sollevati dalla sentenza n. 310 del 5 novembre della corte costituzionale sul comma 1, articolo 14, del dlgs n. 81/2008 (Tu sicurezza). La sentenza. La consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14 del Tu sicurezza, recante la disciplina del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, nella parte in cui prevede che ai provvedimenti di sospensione non si trovi applicazione la legge n. 241/1990 (procedimenti amministrativi) e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, relativo alla motivazione dei provvedimenti amministrativi. La decisione è maturata nel giudizio di costituzionalità promosso dal Tar Liguria, il quale ha censurato l'adozione di un provvedimento di sospensione «in totale assenza di motivazione benché questa fosse necessaria avuto riguardo al carattere discrezionale del provvedimento ed alla volontà manifestata dalle parti in ordine 'all'inesistenza del vincolo di subordinazione'. del personale considerato «in nero». Il Tar, in particolare, evidenzia che «l'obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi (...) costituirebbe un principio generale, attuativo sia dei canoni d'imparzialità e di buon andamento della pubblicazione amministrazione, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, sia di altri interessi costituzionalmente protetti, come il diritto di difesa contro gli atti della stessa pubblica amministrazione, ai sensi degli articolo 24 e 113 della Costituzione. Di più, il suddetto obbligo sarebbe principio del patrimonio costituzionale comune dei Paesi europei, desumibile dall'articolo 253 del Trattato sull'Unione europea. Le istruzioni. Alla luce della sentenza, il ministero stabilisce l'obbligo per il personale ispettivo di motivare sia pur sinteticamente l'eventuale adozione del provvedimento di sospensione (fermi restando i più esaustivi contenuti del verbale conclusivo di accertamento), al fine di consentire al destinatario del provvedimento un controllo di correttezza, coerenza e logicità dello stesso. Pertanto, aggiunge il ministero, è opportuno che, al modello di sospensione per lavoro irregolare attualmente in uso, il personale ispettivo (servizio ispezione lavoro e nucleo carabinieri del lavoro) in servizio presso le direzioni provinciali del lavoro (dpl) inserisca i nominativi dei destinatari della sospensione direttamente nel provvedimento di sospensione senza alcun rinvio al verbale di primo accesso ispettivo, aggiungendo altresì il seguente capoverso debitamente compilato: «Poiché il lavoratori sopra identificati sono stati trovati intenti al lavoro dai sottoscritti verbalizzanti in totale assenza di qualsiasi documento che ne attesti con certezza la regolare occupazione; risultano gli stessi impegnati nelle attività lavorative indicate nella tabella di cui sopra, sussistono le ragioni di fatto e di diritto che comportano l'adozione del presente provvedimento di sospensione (...). Trattati dunque di lavoro concretamente svolto senza alcuna preventiva registrazione in documentazione obbligatoria, così come accertato personalmente dagli scriventi verbalizzanti.

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