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"Irregolarità sul lavoro: la sospensione va sempre motivata"

fonte Redazione Ambiente & Sicurezza sul Lavoro / Sicurezza sul lavoro

11/11/2010 - La Corte Costituzionale con sentenza n. 310 del 5 novembre 2010 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (come sostituito dall’articolo 11, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106), nella parte in cui stabilisce che ai provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale non si applichi la legge 241/90 e, quindi anche l’obbligo di motivazione previsto dall’articolo 3 comma 1. L’articolo in questione richiede, infatti, che “Ogni provvedimento amministrativo … deve essere motivato, e la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria”.Il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, disposto dal personale ispettivo del lavoro, è un atto di tipo interdittivo, a carattere discrezionale, di natura sanzionatoria e con finalità cautelare: con la sentenza torna ad essergli attribuita anche una valenza di tipo procedimentale amministrativo che non può, per questo essere carente di motivazione.Nel caso di specie, gli ispettori della Direzione provinciale del lavoro di Genova avevano adottato un provvedimento di sospensione contro una ditta individuale che si occupava della produzione e il recapito di pizze da asporto, a causa della presenza al lavoro di due fattorini addetti al recapito delle pizze non risultanti da documentazione obbligatoria. Il provvedimento era stato emanato a fronte dell’esibizione agli ispettori del lavoro, di copia dei contratti di collaborazione autonoma e occasionale conclusi con i fattorini, circostanza peraltro riscontrata dagli accertatori nel verbale di accesso ispettivo. La Corte Costituzionale ha quindi valutato l’assenza di motivazione del provvedimento di sospensione, un elemento necessario, considerando che si tratta di un provvedimento a carattere discrezionale.Il Tar aveva infatti sostenuto che “l’obbligo generale di motivazione degli atti amministrativi” costituisce un principio generale, sancito in Costituzione (art. 97 C.I.) in funzione di contrasto al lavoro irregolare e per la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro. In tal senso, secondo la Corte, la natura di misura cautelare del provvedimento di sospensione, i cui presupposti sono “certificati nel verbale redatto dagli ispettori del lavoro”, impone la prevalenza dell’interesse alla motivazione sulle esigenze di celerità e non aggravamento del procedimento amministrativo.

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