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"La responsabilità del consiglio di amministrazione"

fonte Italia Oggi / Sicurezza sul lavoro

19/11/2010 - La recente sentenza n. 38991 del 4 novembre 2010 ha suscitato l'interesse degli operatori del settore, provocando reazioni allarmanti e preoccupate, per la presa di posizione della Corte di cassazione in relazione alla responsabilità del Consiglio di amministrazione di una società di capitali in tema di igiene e sicurezza sul lavoro. Al fine di sgombrare il campo da interpretazioni fuorvianti è opportuno evidenziare che la questione posta all'attenzione della Suprema corte, già oggetto di precedenti interventi giurisprudenziali, riguarda la possibilità di imputare i membri del Consiglio di amministrazione per fatti connessi alla violazione della normativa di prevenzione laddove sia stata conferita una delega di gestione ad uno o più amministratori. Tale premessa è doverosa atteso che, nel caso di specie, non si parla di delega quale conferimento degli originari poteri del datore di lavoro ad un altro soggetto, come oggi indicato dall'art. 16 del dlgs 81/08 (il c.d. datore di lavoro delegato), ma di un mero conferimento in via esclusiva all'interno del Consiglio di amministrazione. La vicenda riguarda fatti risalenti nel tempo che hanno coinvolto gli imputati, tra cui gli organi di vertice di una nota azienda, ritenuti responsabili del decesso di alcuni lavoratori per patologie connesse all'esposizione alle fibre di amianto. Nella sentenza si legge chiaramente che il rimprovero mosso non riguarda una carenza della sicurezza di tipo «occasionale», ma una vera e propria generale violazione delle norme di sicurezza e igiene. Il quadro che emerge è quindi di un rilevante disinteresse per la sicurezza aziendale che assume un carattere patologico tale da non poter essere ignorato, come evidenzia il Supremo collegio, dal Consiglio di amministrazione nel suo complesso. Nel caso di specie le violazioni della normativa di sicurezza erano talmente gravi, reiterate e strutturali da richiedere decisioni di alto livello aziendale non delegabili e proprie di tutto il Consiglio. Ed è alla luce di questo scenario che devono essere interpretate le affermazioni espresse nella decisione le quali, ricondotte alla loro reale portata, appaiono molto meno innovative di quel che a prima vista potrebbe sembrare. È principio consolidato che nelle imprese gestite da società di capitali gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni e igiene sul lavoro gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione salva la possibilità di individuare uno o più consiglieri cui attribuire la competenza esclusiva sulla materia. La Cassazione, citando alcune precedenti decisioni in situazioni analoghe, evidenzia come la delega conferita a uno o più amministratori possa indubbiamente ridurre la portata della posizione di garanzia ma non escluderla totalmente, soprattutto nel caso in cui vi sia un mancato esercizio delle funzioni da parte del delegato, ribadendo che in capo al delegante permane un obbligo di controllo sul generale andamento e sulla gestione della società. La Corte di legittimità pone in netto risalto come, nel caso specifico, occorresse attuare radicali mutamenti in merito alla gestione della complessiva politica della sicurezza attraverso una serie di onerosi interventi di carattere generale che erano evidentemente di competenza del Consiglio di amministrazione nel suo complesso essendo affidata al delegato solo l'ordinaria amministrazione.Il messaggio dei giudici è chiaro: «La delega di funzioni esclude la riferibilità di eventi lesivi ai deleganti se frutto di occasionali disfunzioni; quando invece sono determinate da difetti strutturali aziendali e del processo produttivo rimane intatta la responsabilità dei vertici aziendali e quindi di tutti i componenti del consiglio di amministrazione». È un'impostazione indubbiamente rigorosa che, a nostro parere, in linea generale non mette in discussione la legittimità delle scelte organizzative poste in essere dall'organo amministrativo in merito all'attribuzione delle responsabilità del datore di lavoro a uno o più dei suoi membri. Anche se a livello teorico, nelle società di capitali, il datore di lavoro coincide con il Consiglio di amministrazione è riconosciuta la possibilità di attribuire tale qualifica all'amministratore delegato, in qualità di soggetto titolare di poteri decisionali e di spesa, oppure di individuare un consigliere al quale conferire specifiche competenze in materia di igiene e sicurezza. Il datore di lavoro a titolo originario così individuato potrà poi attribuire a soggetti esterni al consiglio una vera e propria delega di funzioni secondo le modalità previste dall'art. 16 del dlgs 81/08.L'interpretazione giurisprudenziale che ritiene la responsabilità di tutti i consiglieri anche nell'ipotesi in cui sia stato delegato un amministratore ha trovato un facile appiglio argomentativo a fronte di una situazione di estrema gravità che si è concretizzata in reiterate e perduranti violazioni della normativa di prevenzione causando il decesso di molti lavoratori.Voler cogliere nella sentenza in commento un principio di validità generale applicabile indiscriminatamente, al di là della peculiarità del caso concreto, condurrebbe a interpretazioni fuorvianti e poco aderenti al dettato normativo e ai principi che regolano la materia in questione.

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