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"Il certificato di malattia arriva nella Pec dell'azienda"

fonte Il Sole 24 ore, Antonio Cannioto-Giuseppe Maccarone / Salute

24/11/2010 - L'entrata in vigore del collegato pone qualche dubbio sulle nuove regole per la certificazione telematica delle assenze di malattia. L'articolo 25 della legge 183/2010 prevede che, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applichino le regole previste per il pubblico impiego (articolo 55-septies del decreto legislativo 165/01). Il punto è stabilire con che modalità si può prendere in prestito la norma e traghettarla nel settore privato. Vanno individuati gli effetti che l'applicazione della legge, studiata per pubblico, produce in un diverso contesto. I medici o la struttura sanitaria sono già tenuti a emettere i certificati di malattia telematici, sia nel settore privato, sia in quello pubblico. Attualmente (fino a131 gennaio 2011) è in corso una sorta di moratoria per chi non si è ancora adeguato. Inoltre l'adozione del certificato telematico esenta i lavoratori di entrambi i settori dal successivo invio all'Inps. Quanto alla consegna al datore di lavoro dell'attestazione di malattia, nel settore pubblico questo obbligo è già venuto meno (la certificazione è direttamente trasmessa dall'Inps all'amministrazione interessata). Nel privato, invece, questo aspetto è ancora da definire. La norma di riferimento (articolo i della legge 311/04) prevede che entro due giorni dal rilascio il lavoratore consegni o trasmetta (per raccomandata) l'attestazione di malattia al datore di lavoro: può essere esonerato solo se il datore di lavoro chiede all'Inps (circolare 119/2010) l'invio delle attestazioni di malattia (in formato telematico) alla propria casella pec. Su questo punto si innesta il primo collegamento con la norma del pubblico impiego che il collegato vuole mutuare. L'ultima parte del secondo comma dell'articolo 55 septies del decreto legislativo 165/01 obbliga l'Inps a trasmettere le certificazioni all'amministrazione in cui il dipendente pubblico lavora. Applicando questa regola nel privato (e sostituendo il temine amministrazione con datore di lavoro) si potrebbe rinvenire un nuovo obbligo, per l'Inps, di inviare le certificazioni a tutti i datori di lavoro. Se così fosse, il lavoratore non dovrebbe più consegnare l'attestazione , all'azienda. Va dunque compresa l'esatta intenzione del legislatore: nel dossier 193 di febbraio 2010, curato dal Servizio Studi del Senato - a commento dell'articolo 25 del collegato lavoro si precisa: «L'articolo 25 estende, per i casi di assenze per malattia, ai lavoratori dipendenti privati il meccanismo valido per i dipendenti pubblici, in base a cui l'Inps trasmette (in via telematica) l'attestazione medica al datore di lavoro». Un altro aspetto riguarda la giustificazione delle assenze. Applicando il primo comma dell'articolo 55 septies, anche nel privato, da oggi l'assenza per malattia che supera i 10 giorni (e, in ogni caso, a partire dal terzo evento nell'anno) va giustificata con un certificato rilasciato dal medico convenzionato o da una struttura sanitaria pubblica.

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