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"Sicurezza, l'esperienza fa scuola"

fonte Italia Oggi / Sicurezza sul lavoro

29/11/2010 - L' esperienza può migliorare la sicurezza. Chi abbia sperimentato con successo una certa soluzione operativa con un'attrezzatura rischiosa o in un ambiente pericoloso, per esempio, pub suggerire agli altri datori di lavoro come comportarsi, passo dopo passo, per rendere più sicure le attività e i posti di lavoro. Per il trasferimento di quest'esperienza tra aziende, che pub dunque risultare una buona misura per ridurre i rischi sul lavoro, il T.u. sicurezza fa riferimento alle cosiddette «buone prassi». Se validate dalla commissione consultiva permanente, queste soluzioni operative rappresentano una misura generale di tutela per la sicurezza sul lavoro. II ministero del lavoro ha predisposto il modulo per richiedere la validazione delle soluzioni organizzative o procedurali, presso la commissione permanente. Le buone prassi. Le buone prassi sono soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente in materia di sicurezza e salute sul lavoro, nonché con le norme di buona tecnica. Questa, almeno, è la definizione del T.u. sicurezza. Praticamente, sono misure di prevenzione adottate volontariamente e con la finalità di promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro. Le buone prassi sono elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) e dagli organismi paritetici. In ogni caso, sono validate dalla commissione consultiva permanente, previa istruttoria tecnica dell'Ispesl, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione. Una misura generale di sicurezza. II Tu. sicurezza eleva le buone prassi a misura generale di tutela; come tali, di conseguenza, la loro adozione è uno dei compiti spettanti a tutti datori di lavoro. II T.u. sicurezza, infatti, ascrive le buone prassi tra le misure generali di tutela e della sicurezza nei luoghi di lavoro. L'articolo 15, in particolare, stabilisce che tali misure sono, tra l'altro, la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; la programmazione della prevenzione; l'eliminazione dei rischi e, ove cib non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; la sostituzione di cib che è pericoloso con cib che non lo è, o è meno pericoloso; l'informazione e la formazione adeguate per i lavoratori; e la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi. Nella scelta coinvolti anche i lavoratori. Nelle aziende di più grandi dimensioni, inoltre, l'individuazione delle buone prassi è compito rimesso anche ai lavoratori. A proposito della «riunione periodica», infatti, il T.u. sicurezza prevede che nel corso di queste riunioni il datore di lavoro sottoponga all'esame dei partecipanti il documento di valutazione dei rischi; l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale; i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. II tutto, anche perché nel corso delle medesime riunioni possono essere individuati codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali, oltre che gli obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. La riunione periodica è un appuntamento annuale (va fatto cioè «almeno» una volta all'anno) nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori. È il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, che deve indirla e alla stessa partecipano: il datore di lavoro o un suo rappresentante; il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; il medico competente, ove nominato; il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Le buone prassi per le attrezzature. L'importanza delle buone prassi, inoltre, si rileva anche a proposito delle attrezzature di lavoro. II Tu., in via di principio, stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di legge (cioè previsti dallo stesso T.u.), idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie. A tal fine, all'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro deve prendere in considerazione una serie di accorgimenti quali, tra l'altro, condizioni e caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse; i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a prendere le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso; siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza; siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione; siano assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza. Fermo restando tutto questo, datore di lavoro deve inoltre provvedere affinché le attrezzature di lavoro, la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento. A tal fine, deve seguire le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida. Non solo. II datore di lavoro, inoltre, facendo sempre riferimento alle indicazioni fornite dai fabbricati, ovvero dalle norme di buona tecnica o, in assenza di quest'ultime, desumibili dai codici di buona prassi, provvedere affinché le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte ad interventi di controllo periodici. Per la presentazione di soluzioni organizzative o procedurali, adottate volontariamente e in grado di migliorare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro («buone prassi» ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lett. v) del dlgs n. 81/2008), la commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha elaborato un modello da presentare, ai fini della «validazione» della buona prassi. La validazione. La commissione consultiva permanente ha elaborato un modello per la presentazione, da parte di ogni interessato, di soluzioni organizzative o procedurali, adottate volontariamente, in grado di migliorare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (appunto «buone prassi»). In tal modo, il ministero del lavoro intende fornire agli operatori uno strumento per presentare, ai fini della «validazione» della buona prassi, le caratteristiche e l'efficacia delle attività di prevenzione già sperimentate con successo. Ai fini dell'inizio della relativa procedura di selezione delle buone prassi, il modello (indicato in tabella), compilato in ogni sua parte e corredato di documentazione di supporto, pub essere inoltrato al seguente indirizzo: ministero del lavoro e delle politiche sociali, D.G. Tutela condizioni di lavoro, Divisione III, Via Fornovo, 8; 00192 Roma; tel. 06.4683.4059; fax: 06.4683.4260. Oppure al seguente indirizzo mail: Div3ThtelaLavoro@lavoro. gov it.

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