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"Stress: 31 dicembre, data di avvio o termine delle attività di valutazione?"

fonte Redazione Ambiente & Sicurezza sul Lavoro / Sicurezza sul lavoro

30/11/2010 - A pochi giorni dall’emanazione delleIndicazioni metodologicheda parte della Commissione consultiva permanente in merito alla valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato, si sollevano i primi dubbi interpretativi. In particolare le prime incertezze riguardano la data di decorrenza dell’obbligo di valutazione dello stress lavoro-correlato.Nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i. si legge in proposito che “La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater, e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 31 dicembre 2010” (art. 28, c. 1-bis). Nel documento della Commissione viene specificato che “La data del 31 dicembre 2010, di decorrenza dell’obbligo previsto dall’articolo 28, comma 1-bis, del d.lgs. n. 81/2008, deve essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione ai sensi delle presenti indicazioni metodologiche. La programmazione temporale delle suddette attività di valutazione e l’indicazione del termine finale di espletamento delle stesse devono essere riportate nel documento di valutazione dei rischi”. Entro il 31 dicembre si deve quindi iniziare oppure concludere la valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato? Fonti ministeriali ci aiutano a fare chiarezza in merito: «Le indicazioni approvate dalla Commissione consultiva identificano il termine, fissato per legge (all'esito di diverse proroghe) come termine entro il quale dare evidenza della programmazione delle attività, le quali devono essere organizzate in modo coerente con la complessità dell’impresa e in un arco temporale che non sia eccessivamente ampio. Sempre nelle indicazioni si specifica che di questa programmazione di attività gli organi di vigilanza devono tener conto ai fini della adozione dei provvedimenti di competenza. In tal modo si cerca di favorire una lettura della norma ragionevole, dando tempo alle imprese private e alle Pubbliche Amministrazioni di pianificare e realizzare in modo serio le attività di valutazione di tale innovativo rischio e, al contempo, si fornisce un indirizzo interpretativo per gli organi di vigilanza che si auspica venga seguito in modo uniforme sul territorio nazionale».

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