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"Sicurezza, serve il master"

fonte Italia Oggi, Daniele Cirioli / Sicurezza sul lavoro

01/12/2010 - Al via i corsi formativi universitari per lo svolgimento della professione di medico competente sulla sicurezza. Sarà un master di II livello, da conseguire in percorsi della durata minima di un anno per 60 cfu e attivati presso facoltà di medicina e chirurgia, ad abilitare chi sia in possesso di una specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale a svolgere le, funzioni di medico competente. E quanto prevede un dm firmato dai ministri dell'istruzione, Mariastella Gehnini, e della salute, Ferruccio Fazio. Il medico competente. Fondamentale attore del sistema sicurezza, ai sensi dell'articolo 38 del T.u. (dlgs n. 81/2008) quello di medico competente è un compito che può essere svolto da chi sia in possesso di determinati titoli e requisiti (si veda tabella). Con riferimento ai soggetti in possesso di un titolo di specializzazione.in igiene e medicina preventiva o in medicina legale, il Tu prescrive l'obbligo di frequenza di appositi percorsi formativi universitari, da definirsi con apposito decreto ministeriale, ad eccezione dei soggetti che alla data di entrata in vigore del T.u. (15 maggio 2008) svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni precedenti la stessa data di entrata in vigore del T.u. I corsi universitari abilitativi. Il provvedimento firmato dai ministri dell'istruzione e della salute stabilisce che il corso formativo universitario abilitativo deve essere articolato in attività di tipo professionalizzante e in attività di didattica formale, frontale e a piccoli gruppi, strutturate in un corso di studio della durata di almeno un anno e costituito da un numero di crediti formativi universitari (cfu) pari a 60. Al termine del percorso viene rilasciato un diploma master di II livello abilitante per lo svolgimento delle funzioni di medico competente. Il provvedimento, inoltre, stabilisce che i predetti corsi possono essere attivati solo dalle università sedi delle facoltà di medicina e chirurgia e che le attività formative sono svolte presso la scuola di specializzazione in medicina del lavoro con la collaborazione delle scuole di specializzazione in igiene e medicina preventiva e in medicina legale. Le autorità accademiche, con motivato parere, possono anche procedere a una valutazione degli eventuali curriculum studiorum degli specialisti e il possesso di esperienze professionalizzanti nel settore, al fine dell'abbreviazione del percorso formativo che, comunque, non potrà risultare inferiore ai 30 cfu. Ancora il provvedimento fa obbligo alle università di predisporre l'ordinamento didattico del corso di studio con indicazione dei settori scientifico-disciplinari necessari e del numero di cfu assegnati a ciascuno di essi, al fine di perseguire specifici obiettivi formativi tra cui la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, la protezione e prevenzione ambientale e individuale e l'informazione e formazione dei lavoratori. Infine, il decreto stabilisce che le univerisità devono attivare il percorso formativo con una pubblicizzazione, sul proprio sito internet, avviata almeno 60 giorni prima l'inizio, dandone comunicazione al ministero dell'università

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