Logo di PrevenzioneSicurezza.com
Lunedì, 20 Maggio 2024
News

"Ispezioni: primo verbale decisivo"

fonte Il Sole 24 ore, Luigi Caiazza / Sicurezza sul lavoro

10/12/2010 - L'attività ispettiva dopo il collegato lavoro è più garanti-sta ma, per qualche aspetto, più onerosa rispetto al passato. Questo quanto emerge dall'articolo 33 della legge 183/2010 ("collegato lavoro") e chiarito dal ministero del Lavoro con la circolare 41 di ieri. La maggiore onerosità riguarda, con la precisazione fatta dal ministero, l'individuazione dei destinatari delle varie sanzioni; infatti, mentre l'articolo 13 del Dlgs 124/2004 lo identificava nel «datore di lavoro», quale unico soggetto nei confronti del quale indirizzare la diffida (e le sanzioni), in seguito alla modifica introdotta dall'articolo 33 della legge 183 è diretto al trasgressore e all'eventuale responsabile in solido; ne deriva pertanto che in caso di più responsabili ciascun trasgressore è responsabile del pagamento delle rispettive sanzioni. Non vale, cioè, il principio secondo cui «l'uno salva tutti». Per il resto, l'articolo 33 detta nuove e tassative regole per una più corretta e trasparente procedura nell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale. La prima novità riguarda senz'altro l'obbligo, in capo all'ispettore, perché per ogni ispezione provveda a predisporre il verbale di primo accesso. La sua consegna deve avvenire alla conclusione del primo accesso per cui esso diviene, dunque, una condizione di regolarità delle successive fasi ispettive fino alla conclusione dell'accertamento stesso.A tale obbligo si accompagna anche quello sui contenuti, anch'essi inderogabili. Tali dichiarazioni potranno essere inoltrate anche via fax o e-mail, ma prima che gli ispettori lascino l'azienda. L'inosservanza dei contenuti inderogabili può comportare l'annullabilità delle fasi successive dell'ispezione per difetto di motivazione. Non vi è obbligo da parte del datore di lavoro di sottoscrivere e ritirare il verbale. In tal caso l'ispettore dovrà darne lettura e annotare tale rifiuto e lo inoltrerà per posta. In caso di ispezione che richieda più accessi, l'ispettore dopo il primo verbale rilascerà tanti verbali interlocutori contenenti l'indicazione della documentazione di lavoro eventualmente esaminata, la richiesta di documenti o informazioni e con l'espresso avvertimento che gli accertamenti "sono in corso". Nel caso vengano constatate inosservanze a norme di legge in materia di lavoro e legislazione sociale per le quali sia prevista l'applicazione di sanzioni amministrative, l'ispettore provvede a diffidare il trasgressore, o i trasgressori, e l'eventuale obbligato in solido a eliminare le irregolarità nel termine di trenta giorni dalla data dell'avvenuta notificazione. Si tratta di un termine perentorio e di decadenza, con conseguenza precise (si vedano le schede). Indipendentemente dallapossibile inesattezza della norma il ricorso in base all'articolo 17 del Dlgs 124/2004 è presentabile in tutti i casi; in materia di lavoro e legislazione sociale, comunque non attinenti la sussistenza o la qualificazione del rapporto di lavoro, come, per esempio, mancata concessione dei riposi, delle ferie, omessa denuncia di esercizio all'Inail, omessa denuncia infortuni, infedele o incompleta compilazione del Cud, eccetera. Poiché la procedura della diffida interrompe i termini di cui all'articolo 14 della legge 689/1981, ai fini della notifica dell'illecito amministrativo, in caso di inottemperanza alla diffida stessa, i termini decorreranno sempre dalla data di completamento dell'accertamento tenendo conto del maggior termine, improrogabile di 45 giorni di sospensione impegnati per l'esecuzione della procedura della diffida "breve". Il verbale di accertamento e notificazione deve essere "esclusivamente unico" e deve contenere tassativamente gli esiti dettagliati dell'accertamento.

Segnala questa news ad un amico

Questa news è stata letta 1158 volte.

Pubblicità

© 2005-2024 PrevenzioneSicurezza.com. Tutti i diritti sono riservati.

Realizzato da Michele Filannino