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"Rspp, la laurea esonera dai corsi"

fonte Italia Oggi 7, Carla De Lellis / Sicurezza sul lavoro

13/12/2010 - La laurea riduce i corsi di formazione al responsabile del servizio di prevenzione di protezione (in sigla Rspp). Il possesso di titolo di studio triennale o magistrale, infatti; vincola a svolgere soltanto il modulo «C» (corso di specializzazione su prevenzione e protezione della durata di 24 ore), mentre esonera dalla frequenza dei moduli (corso base della durata pari 28 ore) e «B» (corso di specializzazione sulla natura dei rischi presenti in azienda, della durata variabile da 12 a 68 ore). Lo precisa il ministero del lavoro in una faq de] 30 novembre. Il servizio di prevenzione e protezione. A norma del Tu., il servizio di prevenzione e protezione dai rischi è l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. Il servizio di prevenzione e protezione è organizzato dal datore di lavoro all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva. In alternativa, il datore di lavoro può incaricare persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, devono possedere le capacità e i requisiti professionali (prescritti dall'articolo 32 del T.u. sicurezza) e, altresì, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Gli addetti al servizio di prevenzione e di protezione non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di legge. Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia. Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile. I compiti del servizio di prevenzione e protezione. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale; b) a elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure; c) a elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica; f) a fornire ai lavoratori le »adeguate informazioni» a norma del Tu. sicurezza (articolo 36). II responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp). Il «respónsabile del servizio di prevenzione e protezione» (Rspp), sempre per definizione del Tu. sicurezza, è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. In linea di principio, il Tu. sicurezza stabilisce che le capacità e i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione. interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento delle funzioni, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai predetti requisiti, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergono-mica e da stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. Questi corsi devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'accordo 26 gennaio 2006 della Conferenza permanente per i rapporti tra stato e regioni (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006). Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del predetto titolo di studio, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento degli appositi corsi. I requisiti professionali per il Rspp. Con risposta a un quesito del 30 novembre 2010, il ministero del lavoro ha fornito chiarimenti in merito ai requisiti professionali necessari allo svolgimento delle funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Ha fornito chiarimenti premettendo che la materia della formazione non rientra fra le competenze primarie del ministero del lavoro, per essere più propriamente attinente all'ambito delle competenze delle regioni e delle province autonome. I.e precisazioni, ha sottolineato il ministero, costituiscono unicamente «delle osservazioni non rappresentando il parere ufficiale del soggetto istituzionalmente competente». In relazione ai corsi la cui frequenza è necessaria per svolgere il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp), il ministero ricorda prima di tutto che il comma 5 dell'articolo 32 del Tu. sicurezza prevede che il possesso di laurea in una delle classi in esso indicate esonera dalla frequenza dei corsi di formazione (di cui al comma 2, primo periodo, dello stesso articolo). Le classi di laurea richiamate dal «Testo unico» e presenti nel decreto 16 marzo 2007 (pubblicato sul supplemento ordinario n. 153 alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007) corrispondono a classi di laurea triennale. In particolare: L7 ingegneria civile e ambientale; L8 ingegneria dell'informazione; L9 ingegneria industriale; L17 scienze dell'architettura; L23 scienze e tecniche dell'edilizia. Lo stesso decreto 16 marzo 2007 individua le classi di laurea magistrale che non sono esplicitamente richiamate dal T.u. sicurezza il quale richiama invece le classi di laurea identificate dal decreto 4 agosto 2000, quali: classe 4 classe delle lauree in scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile; classe 8 classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale; classe 9 classe delle lauree in ingegneria dell'informazione; classe 10 classe delle lauree in ingegneria industriale. 11 possesso di una delle lauree menzionate, dunque, consente l'esonero dai moduli «A» e «B» del corso per Rspp restando, pertanto, obbligatoria la frequenza del modulo «C» secondo quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano. Tale corso avrà a oggetto la prevenzione e protezione dai rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato (di cuiall'articolo 28, comma 1, del Tu. sicurezza), di organizzazione in azienda e di relazioni sindacali. Infine, il ministero ricorda che i responsabili e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione sono tenuti (ai sensi del comma 6 dello stesso articolo 32 del T.u. sicurezza), a frequentare, con cadenza quinquennale, corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti sempre nell'accordo 26 gennaio 2006 della Conferenza stato-regioni. Compiti diretti anche per il datore di lavoro. II datore di lavoro può anche svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all'azienda o unità produttiva o a servizi esterni, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti direttamente deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni che andranno definiti mediante accordo in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore del T.u. sicurezza. Fino alla pubblicazione di tale accordo, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. II datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento.

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