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"Sostanze nocive, il datore deve informare su rischi specifici"

fonte 23/12/2010 / Sicurezza sul lavoro

23/12/2010 - Si torna a parlare nuovamente di manutenzione e pulizia degli spazi confinati: il ministero del Lavoro, in data 9 dicembre ha fornito con circolare n. 42/2010 indicazioni operative sugli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro sottolineando l’esigenza di monitorare gli appalti di servizi aventi ad oggetto le attività manutentive o di pulizia in aree confinate. Anche la Cassazione torna sull’argomento nella sentenza n. 34771/2010 e conferma l’obbligo del datore di lavoro di informare i propri dipendenti dei rischi specifici connessi all’utilizzo di particolari sostanze nocive e o pericolose. Ciò deve avvenire, in particolare, durante lo svolgimento delle mansioni lavorative, come nel caso di specie, dove si trattava dei lavori di pulizia di una cisterna, poi esplosa, a seguito dell’utilizzo di un solvente altamente infiammabile. Per l’incidente fu condannato, in due gradi di giudizio, il legale della società per la quale lavorava il lavoratore deceduto. Il ricorso, arrivato in Cassazione ha ribadito quanto affermato dai giudici in sede di Appello e ha rigettato quindi il ricorso del datore di lavoro perché giudicato infondato. Fra le motivazioni addotte, i Giudici della Corte sostengono che era mancata l’indicazione dei rischi specifici (esplosività del sovente ) come elemento determinante per la regolare applicazione delle norme a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sia all’interno del documento di valutazione dei rischi conservato in azienda, sia nell’attività di formazione ed informazione gravante sul datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti. Non basta quindi vietare l’uso di una sostanza considerata pericolosa ma occorre indicare le conseguenze per la sicurezza e la salute che determinate modalità di lavoro possono comportare. Inoltre, sempre confermando orientamenti giurisprudenziali precedenti, la Cassazione esclude che si possa addebitare la colpa dell’accaduto ad un comportamento abnorme del dipendente. In caso di infortunio mortale già la sentenza 21587/2007 aveva riconosciuto l’esonero da responsabilità del datore soltanto in occasione di un comportamento abnorme, di carattere eccezionale, tenuto dal lavoratore: nel caso di specie, invece, la condotta colposa dell’infortunato non può considerarsi causa sufficiente a produrre l’evento nonostante sia ricollegabile ai rischi insiti nell’attività lavorativa.

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