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"La pertizia sospende la lite"

fonte Il Sole 24 Ore / Sicurezza sul lavoro

17/01/2011 - La clausola di un contratto di assicurazione che preveda il ricorso auna perizia - in caso di disaccordo sull'indennizzo sospende la tutela giurisdizionale e non ha bisogno di specifica sottoscrizione. Il giudice, quindi, potrà pronunciarsi sul quantum da liquidare all'infortunato (e sul se liquidarlo) solo al termine della procedura contrattualmente prevista. Prima di allora, la domanda è improponibile. A sostenerlo, è stata la Cassazione, sezione terza civile, con sentenza n. 25643/10. Protagonista della vicenda, la titolare di un'edicola di giornali. La donna, per tutelare la sua attività, aveva stipulato con la propria compagnia un contratto di assicurazione contro gli infortuni. Sennonché, a seguito dell'incendio che aveva colpito la rivendita, aveva deciso di rivolgersi al giudice per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Il tribunale, però, dichiara inammissibile l'istanza e il collegio di appello conferma la decisione emessa in primo grado. Per entrambi i giudicirla domanda non poteva essere almeno in quel momento - decisa in sede giurisdizionale. Il motivo era semplice: nel contratto di assicurazione firmato dall'attrice era inserita una clausola che prevedeva il ricorso a una perizia contrattuale in caso di divergenza sull'indennizzo da liquidare. Ebbene, in una clausola del genere «doveva considerarsi insita la temporanea rinuncia alla tutela dellagiurisdizione ordinaria dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale». Contro la sentenza, l'assicurata propone ricorso sulla base di due ragioni. In primo luogo - sostiene - sarebbe mancata la prova che la società avesse avanzato nei suoi confronti una proposta risarcitoria. La clausola in qu'estione, poi, doveva ritenersi di carattere compromissorio (e dunque invalida, senza specifica e separata approvazione). La Cassazione è di tutt'altra opinione, e rigetta il ricorso. Nel farlo, i giudici spiegano che nel contratto di assicurazione sottoscritto dall'edicolante è previsto - in caso di infortunio - il deferimento a un collegio di periti degli accertamenti necessari, da espletare in base a regole tecniche. Ed è implicito l'impegno dei contraenti ad accettare le conclusioni raggiunte dagli esperti. Di conseguenza,prima e durante il corso della procedura contrattualmente prevista, le parti stesse non possono proporre davanti al giudice le azioni derivanti dal suddetto rapporto. Ove ciò avvenga, la domanda dovrà dichiararsi «temporaneamente» inammissibile. Chiusa la procedura, difatti, l'assicurato potrà liberamente adire l'autorità giudiziaria a tutela dei propri interessi. La clausola, dunque, non deroga (ma sospende) la competenza del giudice ordinario. Per questo motivo, non la si potrà considerare compromissoria ai sensi dell'articolo 1341 del Codice civile che definisce tali quelle clausole che «stabiliscono... deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria». Da qui, la piena validità della clausola anche in assenza di specifica e separata approvazione scritta. La Cassazione, infine, aggiunge un altro importante tassello. La temporanea improponibilità della domanda - si legge in sentenza - «concerne tutte le azioni derivanti dal contratto di assicurazione, e quindi sia la domanda dell'assicurata di pagamento dell'indennizzo, sia quella di risarcimento del danno per inadempimento a detto obbligo». Ecco ché, tornando al caso concreto, era stato il mancato esperimento della perizia contrattualmentepre-vista a impedire al giudice ordinario di occuparsi della questione sollevata dalla ricorrente (almeno fino al termine della procedura peritale).

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