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"Malattie professionali e responsabilità del datore di lavoro"

fonte Redazione Ambiente & Sicurezza sul Lavoro / Sicurezza sul lavoro

20/01/2011 - La Cassazione civile nella sentenza n. 306 del 10 gennaio 2011, afferma che, in caso di responsabilità del datore di lavoro per danno morale occorso al lavoratore, deve provare di aver adottato le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore. Nel caso prospettato alla Cassazione, un lavoratore aveva chiesto, in primo grado il riconoscimento di una malattia professionale connessa allo svolgimento delle sue attività lavorative. La domanda era stata rigettata, e poi accolta dalla Corte d’Appello, in secondo grado (fu accertato la natura professionale della malattia). La stessa Corte però non accolse la domanda di condanna del datore di lavoro al risarcimento di un correlato danno morale lamentato dal lavoratore, motivando che quest’ultimo non avesse allegato la documentazione relativa alla violazione, da parte del datore di lavoro, delle misure di prevenzione idonee ad evitare il danno. Tale memoria difensiva doveva essere presentata in quanto, secondo la Corte d’appello, la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. è di natura contrattuale: di conseguenza, non trattandosi di una responsabilità oggettiva essa non può risolversi in un obbligo assoluto del datore di lavoro di rispettare ogni cautela possibile. La Corte di Cassazione chiarisce allora sull’onere della prova, indicando che:- Il lavoratore deve provare l’esistenza del danno alla salute come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro elemento - Il datore di lavoro ha l’onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo. Nel caso in esame, la Corte di appello aveva escluso ogni onere probatorio per il datore di lavoro: la Cassazione ricorda invece che l'imprenditore, in presenza di una malattia professionale è tenuto a provare di aver adottato, nel rispetto dell'art. 2087 c.c., "tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro". La norma non comporta una forma di responsabilità oggettiva, eppure pone un onere probatorio a carico del datore di lavoro, che non può essere ribaltato sul lavoratore.

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