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"Stress correlato, come si valuta"

fonte Italia Oggi / Sicurezza sul lavoro

21/01/2011 - Questo il quesito posto da molte aziende a cui non sono chiare la procedura e la tempistica individuate dal complesso quadro normativo. È necessario sottolineare preliminarmente che non si valuta lo stress delle persone, bensì il «rischio stress», vale a dire la percezione soggettiva relativa ai fattori aziendali stressogeni. Partiamo dall'art. 28 del digs 81/08 che obbliga i datori di lavoro a valutare tutti i rischi, ivi compresi quelli collegati allo stress lavoro-correlato; lo stesso articolo fa decorrere l'obbligo di effettuare detta valutazione, nel rispetto delle indicazioni elaborate della Commissione consultiva permanente, dal 31/12/10 (termine individuato dal cosiddetto decreto correttivo). È fondamentale sottolineare sin d'ora che il documento della Commissione non propone un «metodo» ma una «metodologia», ossia non dice «cosa» si deve fare per valutare il rischio stress lavoro-correlato bensì «come» si deve procedere. E questo apre un'ampia prospettiva di azione: come sempre in materia di sicurezza, ci saranno coloro che vorranno solo «mettersi a norma» e coloro che invece faranno una concreta valutazione dei rischi. Si indicano di seguito i punti salienti che caratterizzano la identificazione e la valutazione dei fattori di rischio da stress lavoro-correlato. - Il documento di valutazione dei rischi, alla data dei 31/12/10, deve contenere la programmazione temporale delle attività relative alla valutazione de quo e deve indicare il termine finale di espletamento delle stesse. Quest'ultimo termine è importantissimo poiché gli Oo.Vv dovranno tenerne conto ai fine dell'adozione di eventuali provvedimenti di carattere sanzionatorio. - Prima fase: valutazione preliminare e obbligatoria. Consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili, ove possibile numericamente apprezzabili, appartenenti quanto meno a tre distinte famiglie: 1. eventi sentinella; 2. indicatori di contenuto del lavoro; 3. fattori di contesto del lavoro. Se all'esito di questa prima valutazione non emergono elementi di rischio stress lavoro-correlato i datori di lavoro devono darne conto nel Dvr e prevedere un piano di monitoraggio. A tal proposito, le linee guida dell'Isplesl consigliano un monitoraggio biennale e, comunque, in caso di cambiamenti organizzativi aziendali. Questa prima fase prevede il coinvolgimento del Rls/Rlst oppure di un campione rappresentativo dei lavoratori in aziende di maggiori dimensioni. Qualora dalla valutazione preliminare emergano fattori di rischio tali da richiedere azioni correttive, il datore di lavoro dovrà procedere alla pianificazione e all'adozione degli opportuni, ed eventuali, interventi correttivi. - Seconda fase: valutazione eventuale e approfondita. Ove gli interventi correttivi risultino inefficaci, il datore di lavoro dovrà effettuare una valutazione, approfondita appunto, che coinvolga i lavoratori, attraverso differenti strumenti quali questionari, focus group, interviste semi-strutturate, sugli sopra descritti. In questa fase non si esclude, anzi è auspicabile, l'intervento dello psicologo del lavoro che garantisca professionalità e terzietà necessarie per una corretta valutazione stress lavoro correlato.

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