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"Amianto: nuovi orientamenti a tutela dei lavoratori esposti"

fonte Redazione Ambiente & Sicurezza sul Lavoro / Sicurezza sul lavoro

31/01/2011 - per la salute e sicurezza sul lavoro ha approvato con lettera circolare n.15, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 249, comma 2 del D.lgs. 81/2008 (come modificato e integrato dal D.lgs. n. 106/2009), gli orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di deboli intensità (ESEDI) all’amianto.La determinazione delle ESEDI consente di non applicare gli artt. 250, 251, comma 1, 259 e 260, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. a condizione che le attività lavorative che oggettivamente possano essere considerate sporadiche, espongano i lavoratori a concentrazioni molto basse di fibre di amianto, le cui condizioni espositive risultano generare un rischio il cui livello medio è dello stesso ordine di grandezza di quello medio definito accettabile per la popolazione generale, come stabilito dall'OMS (WHO,2000). Gli articoli citati attengono all’obbligo di notifica (art. 250) dello svolgimento delle attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto, l’obbligo di riduzione della concentrazione di polvere d’amianto o dai materiali contenenti amianto (art. 251 cm 1), l’obbligo di sorveglianza sanitaria e uso dei DPI (art. 259) e, infine, l’eventuale iscrizione nel Registro di esposizione o nelle cartelle sanitarie e di rischio (art. 260), di quei lavoratori per i quali l’esposizione a polveri sia superiore ai limiti di tollerabilità indicati all’articolo 251, comma 1. Cos'è? le "ESEDI. Le Esposizioni Sporadiche e di Deboli Intensità riguardano quelle attività che vengono effettuate per un massimo di 60 ore l'anno, per non più di 4 ore per singolo intervento e per non più di due interventi al mese, e che corrispondono ad un livello massimo di esposizione a fibre di amianto pari al O F/L calcolate rispetto ad un periodo di riferimento di otto ore. La durata dell'intervento comprende il tempo per la pulizia del sito, la messa in sicurezza dei rifiuti e la decontaminazione dell'operatore. All'intervento non devono essere adibiti in modo diretto più di 3 addetti contemporaneamente e, laddove ciò non sia possibile, il numero dei lavoratori esposti durante l'intervento deve essere limitato al numero più basso possibile.

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