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"Amianto, troppe deroghe alla disciplina UE per il Regno Unito"

fonte Redazione Ambiente & Sicurezza sul Lavoro / Ambiente

02/03/2011 - La Commissione europea ha recentemente richiamato il governo britannico ad una revisione della propria legge in materia di amianto, in quanto aprirebbe la strada a molte situazioni di esposizione al materiale pericoloso. Ciò vale in particolare quando la legislazione inglese esenta alcune attività di manutenzione e riparazione dall’applicazione della direttiva dell'UE sulla protezione dei lavoratori contro l'amianto (Direttiva 2009/148/CE), in particolare sfruttando le deroghe previste dall’articolo 3 comma 3, pensate per le esposizioni sporadiche a bassa intensità. La disposizione europea richiede infatti tre specifici obblighi per chi effettua lavorazioni sull’amianto: la notifica all'autorità nazionale competente dei lavori, lo screening sullo stato di salute di ciascun lavoratore, seguita da una nuova valutazione ogni tre anni per tutta la durata dell'esposizione, e l’obbligo di tenuta di un registro dei lavoratori esposti. Secondo la Commissione, la legislazione del Regno Unito omette alcune parti dell'articolo 3,comma 3 bis) e b), ampliando così la portata dell’esenzione prevista dall’articolo. La legge del Regno Unito, infatti, si concentra sul grado di esposizione all'amianto e non riserva sufficiente attenzione alle conseguenze delle lavorazioni sui materiali contenenti amianto. La direttiva, al contrario riguarda tanto il grado di esposizione ai materiali contenenti amianto che il trattamento dei materiali stessi. Per questa ragione la Commissione ha inviato un parere motivato per la richiesta della correzione della normativa nazionale: il Regno Unito ha ora due mesi di tempo per adeguarsi alle direttive europee; se non adotterà le misure necessarie, la Commissione potrà rivolgersi alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Ed in Italia? Ricordiamo che recentemente la lettera circolare del ministero del Lavoro n.15/2011, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 249, comma 2 del D.lgs. 81/2008 (come modificato e integrato dal D.lgs. n. 106/2009), ha dettato gli orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di deboli intensità (ESEDI) all’amianto. Possono definirsi ESEDI, le concentrazioni molto basse di fibre di amianto, le cui condizioni espositive risultano generare un rischio il cui livello medio è analogo, per grandezza a quello definito accettabile per la popolazione generale, in base alle determinazioni dell’OMS (WHO,2000).

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