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"Sicurezza lavoro, verifiche di qualità"

fonte Italia Oggi, Benedetta Merisi / Sicurezza sul lavoro

03/03/2011 - Competenze specifiche per i professionisti abilitati alle verifiche per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Se, infatti, fino ad ora chiunque poteva effettuare gli accertamenti senza necessariamente avere in tasca una specifica qualifica professionale, d'ora in poi le cose cambieranno. E a fare i controlli saranno solo ingegneri o periti industriali con un determinato numero di anni di esperienza nel settore. È scritto nero su bianco nel decreto interministeriale lavoro-salute e sviluppo economico, ora all'attenzione della Conferenza stato regioni, di attuazione del decreto legislativo 81/08 che, tra le altre cose, introduce a carico del datore di lavoro anche l'obbligo di verifica periodica delle attrezzature, cioè qualsiasi «macchina, apparecchio, utensile o impianto», destinato «a essere usato durante il lavoro' . In sostanza il testo disciplina le modalità con le quali si potranno effettuare le periodiche verifiche ma soprattutto individua i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati, individuando le condizioni in presenza delle quali l'Inail o l'Asl possono avvalersi di questi soggetti. Quindi si legge nell'allegato al dm che contiene i criteri di abilitazione, a potere effettuare le verifiche saranno si gli ingegneri con laurea magistrale in Architettura e ingegneria edile-architettura (LM 4) e quelli che con un diploma di laurea in una delle classi comprese tra LM 20 a LI 135 (del decreto ministeriale 16 marzo 2007). Questi soggetti dovranno comunque avere almeno due anni di esperienza «acquisita e dimostrabile-nelle attività tecnico-professionali correlate al settore della attrezzatiuse».Alme- no tre anni di esperienza invece per gli junior laureati nelle classi di Ingegneria civile e ambientale, dell'Informazione, Industriale, Scienze dell'architettura e Scienze e tecniche dell'edilizia. E poi ancora competenza riconosciuta ai periti industriali con almeno 5 anni di esperienza acquisita nel settore. Ai fini delle verifiche presso l'Inail (titolare dei primi controlli) e le Asl (titolari delle verifiche successive alla prima) è istituito un elenco di soggetti abilitati di cui queste strutture si potranno avvalere. Qualunque soggetto abilitato è iscritto nell'elenco qualora ne faccia richiesta. Dover previsto da apposito provvedimento regionale, l'elenco può anche essere istituito anziché presso le singole Asl, su base regionale.

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