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"Il Durc non fa sconti a nessuno "

fonte Italia Oggi, Daniele Cirioli / Edilizia

25/03/2011 - Il Durc non ammette deroghe. Occorre per tutti i contratti pubblici, siano essi di lavoro, di servizi o di forniture, e anche nel caso di acquisti in economia o di modesta entità. Nell'aggiudicazione di un appalto, tuttavia, vale il criterio dello .scostamento non grave». Per cui omissioni contributive fino a15% del dovuto o, se superiori, fino a 100 euro, non pregiudicano la regolarità. È quanto precisa, tra l'altro, la circolare n. 22 diffusa ieri dall'Inail con le novità in materia di regolarità contributiva operative dall'8 giugno, a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento di attuazione del codice di attuazione dei contratti pubblici. L'Inail, inoltre, avverte che, per consentire l'adeguamento della procedura telematica, il sito dedicato (www sportellounicoprevidenziale.it) è chiuso dalle ore 23 di ieri fino alle ore 9 del 28 marzo. Il Durc nei contratti pubblici. La circolare spiega che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del predetto regolamento (dpr n. 207/2010), l'ambito di applicazione del Durc nei contratti pubblici comprende praticamente tutti i contratti sia di lavori, di servizi che di forniture. Pertanto, restano esclusi i soli contratti per i quali lo stesso Codice prevede una deroga espressa (ad esempio i contratti di servizi di arbitrato e conciliazione). In base a tale previsione, quindi, il Durc deve essere richiesto, senza alcuna eccezione, per ogni contratto pubblico e, dunque, anche nel caso degli acquisti in economia o di modesta entità. Spetta alla pubblica amministrazione procedente, aggiunge l'Inail, stabilire se la fattispecie concreta rientri nella tipologia del contratto pubblico e, quindi, se debba essere chiesto il Durc. In tabella sono indicate le fasi del contratto per le quali vi è obbligo della regolarità contributiva mediante il Durc. L'inail conferma che, anche a seguito del nuovo codice dei contratti, il Durc va richiesto per ogni singolo contratto pubblico e, all'interno di questo, per ciascuna fase operativa. Lo scostamento. In merito all'attestazione di regolarità, l'Inail spiega che si applica il criterio dello scostamento non grave. Questo si realizza, con riferimento a ciascun periodo di contribuzione, quando la differenza tra il dovuto e il versato è inferiore oppure pari al 5% (ancorché complessivamente superiore ai 100 euro) oppure è superiore al 5% ma il debito complessivo è inferiore ai 100 euro. L'applicazione del criterio, precisa l'Inail, esclude ogni possibilità di regolarizzazione qualora lo scostamento risulti grave (cioè sforante i citati limiti). Validità del Durc. In ordine alla validità temporale del Durc nei contratti pubblici, il ministero del lavoro (circolare n. 5/2008) aveva ritenuto che il certificato avesse validità mensile stante, di norma, le scadenze mensili dei versamenti contributivi nei confronti di Inps e Casse edili. Successivamente, l'Autorità di vigilanza per i contratti pubblici, recependo gli orientamenti giurisprudenziali, aveva ritenuto che per la fase di partecipazione agli appalti pubblici trovasse applicazione la validità trimestrale della certificazione, al pari di quanto disposto per i lavori privati in edilizia (determinazione n. 1/2010). Sulla scorta di tale determinazione, il ministero (circolare n. 35/2010) ha infine specificato che ha validità trimestrale il Durc emesso per contratti pubblici, nonché per attestazione Soa e iscrizione all'albo dei fornitori. Pertanto, ha validità trimestrale il Durc rilasciato tra l'altro per la verifica della dichiarazione sostitutiva; la stipula del contratto; le prestazioni relative a servizi e forniture. Tale periodo di validità (trimestrale) decorre sempre dalla data di emissione del certificato. Nuovo gestionale. Le novità producono anche l'aggiornamento del sito dedicato alla gestione di richieste e rilascio del Durc. La nuova versione, spiega l'Inail, sarà disponibile dal 28 marzo prossimo. A tal fine il sistema resta chiuso dalle ore 23 del 24 marzo alle ore 9 del 28 marzo.

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