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"Servizi sanitari: l’Authority riscontra le irregolarità"

fonte redazione insic / Edilizia

22/04/2011 - Si è conclusa l'indagine dell'Authority per la vigilanza sui contratti pubblici riguardante gli affidamenti di servizi socio-sanitari ed educativi da parte delle Aziende sanitarie locali. Su 42 Asl al vaglio dell'Autorità trovate irregolarità negli affidamenti per 35 di esse. Esaminati in totale 291 contratti per un importo complessivo di 311.455.845,76 euro. L'indagine ha preso origine da un comunicato del presidente Giuseppe Brienza, con il quale a luglio 2010 l'Avcp invitava tutte le stazioni appaltanti che procedono ad affidamenti di servizi ad effettuare all'Osservatorio dei contratti pubblici le corrispondenti comunicazioni, ricordando che, in base alla normativa sulle cooperative sociali (art. 5 L. n. 381/91) non si possono stipulare convenzioni per la fornitura di servizi socio-sanitari ed educativi. L'Osservatorio ha poi chiesto a tutte le Asl di fornire l'elenco di tutti gli affidamenti disposti. Dai primi dati raccolti era emerso che molti affidamenti non rientravano nei limiti di importo e di oggetto per cui sono stati avviati procedimenti istruttori su diverse Asl. Va precisato che in alcuni casi i chiarimenti delle stazioni appaltanti hanno consentito di escludere irregolarità. Si tratta di procedimenti aperti nei riguardi delle Asl di Teramo, Cesena, La Spezia, Prato, Napoli 1 e Napoli 2, relativi a 36 contratti (12% del numero totale) per un importo complessivo di 95.871.133,25 euro (30,8% dell'importo totale). A seguito delle numerose tipologie di irregolarità riscontrate, l'Avcp ha emanato un atto (Deliberazione n. 34/2011) per richiamare le Asl al rispetto della normativa nazionale e comunitaria. In particolare l'Avcp rileva che non e' consentita la sottoscrizione di una convenzione di anno in anno con la medesima cooperativa per lo stesso servizio, pratica che elude i principi di rotazione ed economicità. Le stazioni appaltanti, inoltre, possono acquisire servizi diversi da quelli socio-sanitari il cui importo sia contenuto entro la soglia di rilevanza comunitaria. Per quanto riguarda l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, questo non può essere considerato un servizio, ne' l'oggetto di una convenzione. I servizi al pubblico, come la gestione di un bar o di un parcheggio, non possono essere oggetto di convenzioni. Secondo l'Avcp le disciplina regionale che ha consentito a Lazio, Puglia e Veneto (10 Asl coinvolte solo in Veneto) di adottare il convenzionamento diretto oltre i limiti della legislazione nazionale non e' da ritenersi legittima. Laddove la scelta del contraente e' avvenuta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in alcuni casi si sono riscontrate irregolarità con riferimento all'attribuzione di punteggi rilevanti all'esperienza pregressa nonché alla mancata predeterminazione dei pesi e sotto-pesi. Infine, il ricorso alla proroga ed al rinnovo costituisce una violazione dei principi della libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza. La Deliberazione n. 34/2011 e' pubblicata nel sito dell'Avcp con allegate le note sintetiche relative alle irregolarità riscontrate per le singole Asl.

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