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"Sanzioni alle imprese: chiarimenti dall'Authority appalti"

fonte Redazione Banca Dati Appalti / Edilizia

02/05/2011 - L’Autorità di Vigilanza dei lavori pubblici ha recentemente prodotto la Determinazione n.3/2011, pubblicata in Gazzetta ufficiale del 21 aprile, fornendo chiarimenti in ordine all'applicazione delle sanzioni alle imprese previste dal Regolamento Appalti. Ripercorriamo i punti salienti della circolare. L'art. 74 del regolamento prevede le sanzioni, pecuniarie ed interdittive, che l'Autorità può comminare: chiarisce l’Authority che in caso di rifiuto mancata risposta da parte delle imprese alle richieste dell'Autorità nel termine di trenta giorni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo di euro 25.822: alla mancata risposta sono equiparate le condotte costituite dalla risposta priva di almeno uno degli elementi essenziali oggetto della richiesta (risposta incompleta) e dalla risposta, pur completa ed esaustiva, inviata oltre il termine previsto (risposta tardiva). L'Autorità, secondo quanto previsto dall'art. 74, comma 4, del regolamento, può irrogare le sanzioni (sia pecuniarie che interdittive) anche nei confronti dell'impresa che non risponda alle richieste di una SOA finalizzate ad effettuare le verifiche di cui all'art. 70, comma 1, lettera f), del regolamento. Le verifiche di cui alla disposizione richiamata sono quelle relative all'accertamento da parte della SOA della veridicità e della sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni di cui agli articoli 78 e 79 - requisiti di ordine generale e speciale - presentate dall'impresa ai fini del rilascio dell'attestazione, nonché del permanere del possesso dei requisiti di ordine generale. In tal caso, il termine entro il quale l'impresa è tenuta ad adempiere alla richiesta della SOA è quello indicato dalla SOA medesima nella richiesta; detto termine, secondo la previsione regolamentare, non può essere superiore a trenta giorni. Infine, nell’ipotesi in cui l'Autorità accerti che l'impresa ha fornito informazioni e/o esibito documenti risultati non veritieri è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di euro 51.545. Tuttavia, secondo quanto previsto dall'art. 74, comma 5, del regolamento, l'accertamento delle false dichiarazioni da parte dell'Autorità ha un'ulteriore conseguenza nei confronti dell'impresa e dell'attestazione di qualificazione da questa posseduta: una volta adottato il provvedimento sanzionatorio per false dichiarazioni, l'Autorità deve informare la SOA, la quale, a sua volta, è tenuta a verificare ai sensi dell'art. 40, comma 9-ter, del codice, che l'attestazione non sia stata rilasciata in carenza dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale e a dichiararne la decadenza ove tale requisiti non sussistano. Se la SOA resta inerte, l'Autorità può provvedere direttamente alla sospensione cautelare e/o all'annullamento dell'attestazione rilasciata in difetto dei presupposti. Si precisa infine che le sanzioni della sospensione e della decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'impresa inadempiente potranno essere comminate nell'ambito del procedimento sanzionatorio avviato dall'Autorità ai sensi del primo comma dell'art. 74 del regolamento, a condizione che nella comunicazione di avvio del procedimento venga dato specifico avviso all'impresa che al perdurare dell'inadempimento oltre i termini previsti dal secondo comma consegue anche l'applicazione delle sanzioni interdittive.

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