Logo di PrevenzioneSicurezza.com
Lunedì, 20 Maggio 2024
News

"Nuovo decreto sulle verifiche periodiche delle attrezzature "

fonte Safety Group / Normativa

05/05/2011 - È stato pubblicato il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’11 aprile 2011 sulle delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di cui all'Allegato VII al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Il decreto entra in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, quindi a fine luglio, fatta eccezione per l'allegato III, che è già entrato in vigore. Il decreto è in linea con quanto già accaduto in precedenza per le verifiche agli ascensori e impianti elettrici in cui soggetti privati operano all’interno di un regime sostanzialmente pubblico. Il decreto in oggetto si compone di 6 articoli e 4 allegati. Il decreto disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, nonché i soggetti pubblici o privati e individua le condizioni in presenza delle quali l'INAIL e le ASL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 71, comma 12, del decreto legislativo n. 81/2008, per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11. Dal decreto scompaiono i riferimenti all’Ispesl, ente soppresso le cui funzioni sono state assorbite dall' Inail. L'Inail diventa titolare della prima delle verifiche periodiche da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, mentre le ASL sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla richiesta. Poiché la capacità organizzativa degli enti preposti è disomogenea sul territorio è previsto che l'INAIL e le ASL o le Agenzie Regionali Protezione Ambiente di seguito, ARPA), possono provvedere direttamente alle verifiche anche mediante accordi tra di loro o con le Direzioni Provinciali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di seguito, DPL). In ogni caso tali enti possono avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati e iscritti nell'elenco di cui al comma 4. La scelta del soggetto pubblico e privato viene fatta dal datore di lavoro all'atto della richiesta di verifica. È prevista la realizzazione di un elenco di soggetti abilitati, pubblici o privati, di cui i titolari della funzione si possono avvalere. Tale elenco viene costituito presso Inail e presso le ASL o anche su base Regionale. Il soggetto abilitato mediante domanda viene inserito nell’elenco da cui può essere escluso da parte della Commissione. Il soggetto cui viene attribuito il compito di effettuare le verifiche è tenuto al rispetto dei termini temporali (60 gg e 30 gg rispettivamente per la prima verifica periodica e successive). Viene definito che i soggetti pubblici o privati per poter effettuare le verifiche di cui all'articolo 71, comma 11, devono possedere almeno i seguenti requisiti: 1. Certificato di accreditamento quale organismo di ispezione di tipo A, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, emesso da ente di accreditamento riconosciuto a livello europeo ai sensi del regolamento CE 765/2008. 2.Operare con personale tecnico dipendente o con rapporto esclusivo di collaborazione. Il sub appalto è vietato tranne per controlli non distruttivi, prove di laboratorio o attività ad elevata specializzazione. 3.disporre di una procedura operativa che definisca l'iter tecnico ed amministrativo per l'effettuazione delle verifiche oggetto del presente decreto ed il rilascio delle conseguenti attestazioni di verifica, in conformità a quanto previsto dall'allegato II; 4.disporre di un organigramma generale che evidenzi, in maniera dettagliata, la struttura operativa per ogni Regione in cui si intende svolgere l'attività delle verifiche oggetto del presente decreto e che indichi il nominativo del responsabile tecnico, in possesso di titolo di studio di cui al successivo punto. Il personale incaricato di eseguire l'attività tecnica di verifica, deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio e professionali: 1.laurea in ingegneria (laurea magistrale in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35) ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S ovvero diploma di laurea con almeno 2 anni di esperienza 2. laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L8, L9. L17, L23 ovvero laurea conseguita nelle seguenti classi: 8, 9, 10, 4 con almeno 3 anni di esperienza acquisita e dimostrabile. 3. diploma di perito industriale con almeno 5 anni di esperienza acquisita e dimostrabile. Il personale di cui ai punti 2) e 3) può effettuare le verifiche di tutte le attrezzature di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 ad esclusione degli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente. 4.Avere attivato una adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile L’adozione di modelli di gestione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 81/2008 anche se non obbligatoria costituisce in ordine alla iscrizione nell'elenco di cui all'allegato III. Ovviamente è necessario dimostrare che il personale incaricato ha ricevuto idonea formazione. Nell’allegato II vengono definite le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature che vengono suddivise nei seguenti gruppi: 1. Gruppo SC -Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga 2. Gruppo SP -Sollevamento persone 3. Gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento Vengono definite: a. Verifica periodica b. Prima verifica periodica (che prevede anche la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell'attrezzatura di lavoro) c. Indagine supplementare per le attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali.

Segnala questa news ad un amico

Questa news è stata letta 1343 volte.

Pubblicità

© 2005-2024 PrevenzioneSicurezza.com. Tutti i diritti sono riservati.

Realizzato da Michele Filannino