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"Mutui alle imprese, si cambia "

fonte Il Sole 24 Ore, Marco MObili / Normativa

29/05/2011 - La possibilità concessa alle banche di modificare unilateralmente i contratti di mutuo sottoscritti dalle imprese sarà rivista e corretta. Trovato il punto di incontro tra banche e imprese, la maggioranza e il Governo sarebbero pronte a tradurlo in un emendamento al decreto sviluppo, ora all'esame delle Commissioni Finanze e Bilancio della Camera. L'appello lanciato giovedì scorso dal presidente della Confindustria, Emma Marcegaglia, nel corso dell'Assemblea 2011, non sembra così destinato a cadere nel vuoto. Il presidente degli industriali, infatti, nel chiedere il cambiamento della norma inserita nel decreto sviluppo (Dl n. 70), aveva manifestato forti preoccupazioni sulla possibilità concessa alle banche di derogare "in corsa", con la sola esclusione dei consumatori e delle micro-imprese, alle regole fissate dal Testo unico delle norme bancarie (articolo 118) sulle modalità di cambiamenti unilaterali delle condizioni contrattuali. Come detto il punto di incontro è stato trovato e ora i tecnici sono al lavoro per giungere a una soluzione condivisa in grado di tutelare gli interessi delle parti. Da un lato gli istituti di credito chiamati a fare i conti con una congiuntura ancora sfavorevole e dall'altro le piccole, medie e grandi imprese che con la norma del decreto sviluppo si potrebbero veder modificare di punto in bianco, senza per altro alcun giustificato motivo, tutte le condizioni dei contratti di lunga durata, mutui inclusi. A far paura, ovviamente, è il possibile aumento degli interessi. Preoccupazione, questa, che con la modifica allo studio potrebbe essere cancellata. Infatti, si va verso l'abrogazione consensuale della lettera g), comma 5 dell'articolo 8, secondo cui ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto sviluppo (13 maggio scorso), stipulati con soggetti che non siano consumatori o micro-imprese, le banche e gli intermediari finanziari, entro il 30 giugno 2011 comunicano le modifiche apportate ai contratti di lunga durata. Inoltre, la stessa norma destinata all'abrogazione, specifica che la modifica contrattuale si intende approvata se il cliente non recede dal contratto entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. Per quanto riguarda, invece, i nuovi contratti di mutuo, o meglio di lunga durata, l'ipotesi è quella di introdurre un vero e proprio covenant, in cui le parti al momento della stipula del contratto indichino chiaramente quali potranno essere le clausole contrattuali oggetto di modifica, ovvero i casi in cui è possibile rivedere le condizioni del finanziamento a partire dai tassi di interesse. In questo senso verrebbe previsto espressamente dalla nuova disposizione allo studio che, nei contratti tra banche o istituti finanziari e imprese (restano esclusi i consumatori e le micro-imprese), siano espressamente indicate specifiche clausole in grado di individuare con ragionevole precisione gli eventi e le condizioni al verificarsi dei quali è possibile un intervento sui tassi di interesse. Come riferimenti, ad esempio, potrebbero essere presi alcuni indici di redditività dell'impresa come il Mol o l'Ebitda. La banca o l'intermediario finanziario al variare di questi elementi potrebbero, dunque, rivedere le condizioni contrattuali. Revisione che, necessariamente dovranno essere approvate dal cliente con una specifica espressione di volontà. Ci sarà, infine, da rivedere anche la disciplina transitoria nel caso in cui, come le parti ormai si augurano, le modifiche saranno inserite nel Dl sviluppo. Sarà necessario infatti prevedere espressamente l'inefficacia di eventuali modifiche contrattuali apportate dalle banche dalla data di entrata in vigore del Dl fino alla sua conversione, ovvero da quando inizieranno ad essere efficaci le modifiche all'articolo 8 del Dl.

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