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"Opere edili: niente sanzioni penali se non viene trasmesso il DURC"

fonte Eutekne.it / Edilizia

01/06/2011 - Il committente di opere edili soggette a permesso di costruire che, prima dell’inizio dei lavori, ometta di trasmettere al Comune il documento unico di regolarità contributiva delle imprese esecutrici, incorre nell’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro e nella sospensione del titolo abilitativo, con conseguente impossibilità di avviare i lavori. Non possono, però, essergli applicate le sanzioni penali previste dal Testo unico in materia di edilizia (il DPR 380/2001) per la violazione delle norme che regolano le trasformazioni del territorio. È quanto emerge dalla sentenza n. 21780 di ieri, 31 maggio 2011, pronunciata dalla III sezione penale della Corte di Cassazione. Com’è noto, il DURC è un certificato che attesta la regolarità di un’impresa con riguardo agli adempimenti previsti nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, verificati alla luce della rispettiva normativa di riferimento. Nell’ambito del settore edile, le ipotesi in cui vige l’obbligo del DURC sono attualmente disciplinate dall’art. 90 del DLgs. 81/2008, il quale, con particolare riferimento alle opere in regime di appalto, soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, prevede l’obbligo, per il committente o il responsabile dei lavori, di trasmettere il DURC delle imprese esecutrici dei lavori all’Amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori stessi, pena la sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo edilizio (commi 9, lett. c) e 10). La finalità della norma è quella di obbligare il committente ad avvalersi di imprese che si dimostrino in regola con il versamento dei contributi. L’obbligo di cui si tratta vige con riferimento a tutte le imprese operanti nel cantiere, ossia con riguardo sia alle imprese appaltatrici che alle imprese subappaltatrici. In base al citato art. 90, esso è previsto soltanto all’atto di avvio dei lavori: la normativa nazionale è, tuttavia, spesso integrata da leggi regionali che individuano ulteriori fasi in cui è necessaria l’acquisizione e la trasmissione del DURC (ad esempio, a fine lavori). Nel caso di specie, i legali rappresentanti di una società titolare di permessi di costruire per la realizzazione di edifici avevano omesso di inoltrare al Comune il DURC dell’impresa subappaltatrice, provocando in tal modo la sospensione dell’efficacia dei predetti permessi. Per tale omissione, essi erano, inoltre, stati dichiarati colpevoli del reato di cui all’art. 44, comma 1, lett a) del DPR 380/2001 e condannati dal Tribunale alla pena di 2.000 euro di ammenda. Avverso tale decisione, il difensore degli imputati aveva proposto ricorso sostenendo l’impossibilità di ricomprendere la condotta contestata ai suoi assistiti nella previsione incriminatrice sopra citata: ricorso accolto dalla Suprema Corte. Nella sentenza in esame, la Cassazione osserva, innanzitutto, come la lett. a) dell’art. 44, sanzionando “l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire”, costituisca una tipica “norma penale in bianco”, ossia una norma residuale in materia di reati edilizi ed urbanistici, volta a sanzionare tutte quelle condotte di aggressione al territorio, che risultino penalmente rilevanti e che non costituiscano più grave reato. Il concetto di “residualità” – evidenziano i giudici – deve, tuttavia, essere interpretato alla stregua del principio di tassatività delle fattispecie penali incriminatrici: ciò comporta che, per essere ricondotte alle disposizioni in oggetto, le inosservanze “delle norme, prescrizioni e modalità esecutive” cui essa fa riferimento, debbano pur sempre riguardare la condotta di trasformazione urbanistica o edilizia del territorio. Nella vicenda in esame, per contro, la condotta contestata agli imputati afferisce ad un adempimento di carattere amministrativo che non riguarda la condotta di trasformazione del territorio. Il DURC rappresenta, infatti, uno strumento utile per l’osservazione delle dinamiche del lavoro ed una forma di contrasto al lavoro sommerso, consentendo il monitoraggio dei dati e delle attività delle imprese affidatarie di appalti, ma non risponde in alcun modo alle esigenze perseguite dalle norme che regolano il governo del territorio. Il legislatore, inoltre, non ha inteso prevedere sanzioni penali per le omissioni riferite alla trasmissione del DURC: la sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo prevista dall’art. 90, comma 10, del DLgs. 81/2008 costituisce, infatti, una sanzione amministrativa di carattere “procedurale” che si aggiunge all’ulteriore sanzione pecuniaria, sempre di natura amministrativa, comminata dal successivo art. 157. Da qui l’annullamento della decisione del Tribunale, avendo quest’ultimo correlato la sanzione penale prevista di cui all’art. 44, comma 1, lett. a) del DPR 380/2001 all’inosservanza di una normativa non a fini urbanistici ed in relazione ad un comportamento omissivo per il quale sono previste soltanto sanzioni amministrative.

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