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"Infortuni: quando una condotta dannosa è prevedibile"

fonte Redazione Ambiente & Sicurezza sul Lavoro / Sicurezza sul lavoro

01/06/2011 - La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17442/2011, affronta il concetto di prevedibilità di un evento dannoso da cui può derivare un infortunio sul lavoro. Ne lcaso analizzato, un dipendente addetto all'uso di una pompa autocarrata per calcestruzzo aveva fatto urtare le tubazioni idrauliche del braccio della pompa con il ponteggio del cantiere. La pompa urtata aveva colpito un altro operaio intento al lavoro, causandone la morte. Dopo due condanne in primo e secondo grado, il ricorrente aveva lamentato alla Corte che l'evento verificatosi non era prevedibile e che le norme cautelari violate non erano finalizzate a prevenire l'evento della rottura della valvola e della caduta del braccio della gru, ma ad evitare i rischi derivanti dalla rottura del braccio o dalla caduta del ponteggio o delle persone. La Corte statuisce che per ricostruire la prevedibilità dell’evento non è necessario che l'agente si prefiguri lo specifico evento concretamente poi verificatosi. Ai fini della colpa basta che l’agente si prefiguri una categoria di danni sia pure indistinta tale che avrebbe dovuto convincerlo ad astenersi o ad adottare più sicure regole di prevenzione. Nel caso in analisi, l’operaio avrebbe potuto prefigurarsi che lo scontro tra braccio della gru e ponteggio avrebbe causato una situazione di pericolo che avrebbe causato danni a cose o persone.

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