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"L'attività usurante va comunicata"

fonte Italia Oggi Sette / Sicurezza sul lavoro

06/06/2011 - L'attività usurante va comunicata. Due le denunce: per lavori notturni e lavorazioni su catena. Tornano gli obblighi di comunicazione delle prestazioni lavorative. Cancellati soltanto tre anni fa, nell'ambito della deregulation sul lavoro con la manovra estiva del 2008, è la riforma delle attività «usuranti» a ride-finire gli obblighi, a carico dei datori di lavoro, di denunciare il lavoro notturno e lo svolgimento di lavorazioni in serie. Entro il 25 giugno (termine che slitta a lunedì 27), i datori di lavoro devono comunicare a direzioni provinciali del lavoro (dpl) ed enti previdenziali l'eventuale svolgimento di lavorazioni su linea a catena che, se svolte con continuità dai lavoratori, danno loro diritto all'anticipo della pensione. Una seconda denuncia, annuale, riguarda l'esecuzione di lavoro notturno in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui il datore di lavoro occupi lavoratori notturni ai fini della disciplina sui lavoratori usuranti. Non fare le denunce espone il datore di lavoro al rischio della sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro. Obblighi di comunicazione. I nuovi obblighi di comunicazione sono previsti dal dlgs n. 67/2011 che ha riformato la disciplina sul pensionamento anticipato per chi svolge lavorazioni usuranti, entrato in vigore il 26 maggio. Due le nuove denunce: • una sul lavoro notturno, con periodicità annuale; • l'altra sullo svolgimento di lavorazioni su linea a catena. da farci anticipatamente (30 giorni). La riforma dei lavori usuranti, prima di tutto, introduce l'obbligo di comunicazione con periodicità annuale dell'eventuale esecuzione di lavoro notturno, svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici nel caso in cui il datore di lavoro occupi dei lavoratori notturni come definiti dallo stesso decreto di riforma. In particolare, il dlgs n. 67/2011 stabilisce che il datore di lavoro deve fare la comunicazione «nel caso in cui occupi lavoratori notturni così come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera b» dello stesso decreto legislativo. Ai sensi di tale disposizione, cioè ai soli fini dell'accesso ai benefici pensionistici sono, considerati lavoratori notturni: 1) i lavoratori a turni che prestano la loro attività per almeno sei ore consecutive, comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. per un numero di giorni lavorativi all'anno non inferiore a: o 78 giorni: per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1 luglio 2008 e il 30 giugno 2009; o 64 giorni: per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1 luglio 2009. 2) i lavoratori, diversi da quelli di cui al punto precedente che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo. La definizione di «lavoratore a turni» deriva dall'articolo 1, comma 2 del dlgs n. 66/2003 (riforma orario di lavoro) e, pertanto, si tratta di quei lavoratori il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni. Quest'ultimo è definito a sua volta (sempre dal dlgs n. 66/2003) come «qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che pub essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane». La comunicazione deve essere effettuata, esclusivamente per via telematica, alla dpl competente per territorio, nonché ai competenti istituti previdenziali dello svolgimento, anche tramite l'associazione cui il datore aderisca o conferisca mandato ovvero per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge n. 12/1979 (si veda tabella). La comunicazione sul lavoro a catena. Una distinta comunicazione deve poi essere effettuata alla dpl competente per territorio, nonché ai competenti istituti previdenziali 30 giorni prima dell'inizio dello svolgimento di una delle lavorazioni su linea a catena. In particolare, il dlgs n. 67/2011 stabilisce che l'obbligo è dovuto «dal datore di lavoro che svolge le lavorazioni indicate dall'articolo 1, comma 1, lettera c». Ai sensi di tale norma, dunque, si tratta di lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano specifiche voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui (si veda tabella), cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 del codice civile, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di *** tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità. In sede di prima applicazione, la comunicazione va effettuata entro 30 giorni dall'entrata in vigore della riforma dei lavori usuranti. Poiché, come detto. la riforma (dlgs n. 67/2011) è operativa dal 26 maggio, i 30 giorni terminano il prossimo 25 giugno. Il termine, però, cadendo di sabato, va inteso automaticamente prorogato al lunedì successivo, 27 giugno. Le sanzioni. Il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione è sanzionato in via amministrativa con la pena d'importo variabile da 500 euro a 1.500 euro. Le sanzioni sono suscettibili di diffida.

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