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"IL DEBITO BLOCCA IL DURC"

fonte Il Sole 24 Ore - Enzo De Fusco / Edilizia

08/06/2011 - La mancata presentazione del documento unico diregolarità contributiva (Dure) previsto dalle leggi regionali per la validità delle autorizzazioni edilizie non è una violazione penalmente rilevante. È sufficiente, però, che non sia pagato un solo mese di contributi perché l`azienda possa essere esclusa da una gara di appalto. Sono questi i principi che emergono dalla giurisprudenza più recente sui criteri applicativi del documento unico di regolarità contributiva (si veda la sentenza della Cassazione, sezione penale 21780/11, illustrata sul Sole 24 Ore del i° giugno, e quella del Consiglio di Stato 2100/2011). Il Dure nasce come un documento che certifica la regolarità contributiva e assicurativa del datore di lavoro e nel tempo ha acquistato sempre più importanza nelle dinamiche gestionali delle aziende. Le modalità di rilascio del documento sono fissate nel decreto del ministero del Lavoro del 24 ottobre 2007 (pubblicato sulla «Gazzetta ufficiale» 279 del 2007), in base a quanto previsto dall`articolo 1, comma 1176 della legge 296/2006. Le aziende devono essere in possesso del Dure per le seguenti finalità: fruizione dei benefici nor- mativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall`ordinamento italiano fruizione dibeneficie sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria r nell`ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell`edilizia. In realtà, tenuto conto delle normativa sulla responsabilità solidale delle imprese che opera in ambito contributivo, assicurativo e fiscale, il Dure è richiesto anche nell`ambito dì appalti che avvengono tra privati. Molte leggi regionali hanno subordinato la validità della concessione ediliziaper costruire alla presentazione del Dure da parte del costruttore. Opportunamente, la Cassazione (sentenza 21780/11), ha confermato che la mancata presentazione del documento di regolarità non può mai integrare i presupposti di un reato ma può produrre effetti sanzionatori solo sul piano amministrativo. La Cassazione spiega che il legislatore non ha mai inteso introdurre sanzioni penali in questo ambito. Queste, dunque, nonpossono neanche essere introdotte surrettiziamente. La richiesta del documento di regolarità deve essere fatta dalle aziende per via telemati- ca sul sito dell`Inps, dell`Inail oppure sul sito www.sportellounicoprevidenziale.it: il documento va rilasciato entro il termine massimo di trenta giorni, salva la formazione del silenzio assenso. Nell`ambito delle procedure di appalto, il Dure relativo al soggetto appaltatore o subappaltatore può essere richiesto dalle amministrazioni pubbliche o dai soggetti privati a rilevanza pubblica appaltanti e dalle società di attestazione e qualificazione delle aziende (Soa). Se l`Istituto previdenziale che rilascia il Dure è lo stesso soggetto che ammette il richiedente a fruire del beneficio contributivo o agisce ìn qualità di stazione appaltante, l`Istituto stesso provvede alla verifica dei presupposti per il suo rilascio, senza emettere il Dure. Anche se su questaprevisione si registrano diversi casi in cui gli Enti previdenziali continuano a richiedere alle aziende appaltatrici di servizi la presentazione del Dure prima di procedere al pagamento dei servizi. Perla fruizione delle agevolazioninormative e contributive, il Dure ha validità mensile. Nel solo settore degli appalti privati il Dure ha validità trimestrale. In mancanza dei requisiti, prima dell`emissione del Dure negativo, i soggetti competenti al rilascio devono invitare l`interessato a regolarizzare la propríaposizione entro un termine non superiore a quindici giorni. Con una recente interpretazione,` il ministero del Lavoro ha stabilito che la violazione dei tetti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell`edilizia sul numero massimo di lavoratori part time che possono essere presenti in azienda, determina una irregolarità contributiva e il mancato rilascio del Dure. Anche in presenza di un debito, l`azienda ha diritto al rilascio del Dure positivo: in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità può essere dichiarata sino alla decisione che respinge il ricorso; in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità è dichiarata sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvo l`ipotesi in cui l`autorità giudiziaria abbia adottato un provvedimento esecutivo che consente l`iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio. In questi casi, è opportuno che il datore di lavoro notifichi agli uffici competenti l`instaurazione del contenzioso poiché spesso, per mancanza di comunicazione interna, gli uffici competenti al rilascio del Dure non ne sono a conoscenza.

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