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"Computer e sorgenti luminose, criteri per il marchio Ecolabel"

fonte Redazione Ambiente & Sicurezza sul Lavoro / Salute

28/06/2011 - L’Unione Europea ha pubblicato in giugno due importanti decisioni (entrambe in GUEE del 7 giugno) che stabiliscono i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) per computer portatili e sorgenti luminose. La decisione 6 giugno 2011 n. 330/2011 che riguarda i computer portatili, identificati dal codice “018” comprende apparecchi dotati di specifiche caratteristiche: oltre alla normale predisposizione all’eseguire operazioni logiche ed elaborazione dati, devono disporre di schermo e batteria integrati. Sono compresi i computer di tipo «tablet» che possono essere dotati di schermo tattile, in abbinamento o in sostituzione di altri dispositivi di ingresso. L’allegato I alla decisione indica i criteri ecologici, di durata triennale, da rispettare, nonché le relative prescrizioni in materia di valutazione, ai fini dell’assegnazione del marchio. Quanto invece alla decisione 6 giugno 2011 n. 331/2011, attinente alle “sorgenti luminose”, qualifica come tali tutte le sorgenti luminose il cui flusso luminoso, espresso in lumen, sia ≥ 60 e ≤ 12 000 per applicazioni di illuminazione generale direttamente o indirettamente collegate alla rete elettrica pubblica, dotate di un attacco di connessione classificato EN 60061 e concepite per emettere radiazioni visibili. Escluse quindi le lampade direzionali, lampade a scarica ad alta densità, lampade colorate, lampade per proiettori, lampade fotografiche e tubi per solarium, sistemi alimentati a batterie e altre sorgenti luminose non destinate ad applicazioni di illuminazione generale. Inoltre sono fuori dal novero lampade compatte integrali a fluorescenza, lampade ad incandescenza e lampade a LED che non siano alimentati direttamente dalla rete. Come per la direttiva 330/2011, anche per questi prodotti i criteri utili all’assegnazione del marchio Ecolabel sono contenuti nell’allegato I alla decisione, ma valgono due anni. Quanto alle domande relative all’Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «sorgenti luminose» presentate prima della data di adozione della decisione, i criteri di assegnazione restano quelli dalla decisione 2002/747/CE che restano valide per tutte le domande presentate a partire dalla data di adozione della presente decisione ed entro e non oltre il 31 agosto 2011. I marchi eventualmente assegnati in base a questi ultimi criteri possono essere utilizzati per dodici mesi a partire dalla data di adozione della presente decisione. L'Ecolabel è una certificazione di qualità ecologica che permette ai consumatori europei, siano essi acquirenti pubblici o privati, di identificare facilmente i prodotti “verdi” riconosciuti nell’Unione europea. Il vantaggio per le aziende di dotarsi di un marchio Ecolabel riguarda soprattutto un miglioramento dell’immagine dell’azienda sul mercato, (ben il 95% delle aziende certificate utilizza l’Ecolabel all’interno di campagne pubblicitarie attraverso azioni di marketing), inoltre il marchio permette un miglioramento dei flussi di comunicazione e relazionali con i clienti intermedi (74%) e con i consumatori finali (66%).

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