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"Rifiuti, emissioni e scarichi idrici: cosa cambia per le aziende"

fonte puntosicuro.it / Ambiente

01/07/2011 - Nel 2010 alcune modifiche normative hanno cambiato radicalmente la gestione aziendale di alcune importanti tematiche ambientali: rifiuti, emissioni e scarichi idrici. Ricordando che riguardo ai temi ambientali recentemente è stato approvato in Italia, in via preliminare, uno scheda di decreto legislativo (devono ancora essere acquisiti tutti i pareri prescritti) con riferimento all’incriminazione di comportamenti pericolosi per l’ambiente e alla responsabilità delle persone giuridiche, presentiamo brevemente gli atti del convegnodi Polistudio. Nell’intervento relativo alle “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera” viene ricordata in sintesi la normativa statale vigente: - D.Lgs. 152/2006 – Parte V: Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera; - D.Lgs. 4/2008: Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 152/2006, recante norme in materia ambientale; - D.lgs. 128/2010: Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”. In particolare il relatore sottolinea le novità introdotte dal D.Lgs. n. 128/2010 in merito alla disciplina dell’inquinamento atmosfeico. Rimandandovi ad una lettura esaustiva del documento, diamo alcune informazioni relative all’Art. 26 del D.Lgs. 152/2006 (Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti): fatto salvo quanto stabilito dall'articolo (…) per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni. Inoltre il gestore che intende installare uno stabilimento nuovo o trasferire un impianto da un luogo ad un altro presenta all'autorità competente una domanda di autorizzazione. Ricordiamo che l'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271: a) per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, le modalità di captazione e di convogliamento; b) per le emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità dei controlli di competenza del gestore, la quota dei punti di emissione individuata tenuto conto delle relative condizioni tecnico-economiche, il minimo tecnico per gli impianti soggetti a tale condizione e le portate di progetto tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio; devono essere specificamente indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli; c)per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento. L’intervento affronta anche le normative relative agli impianti termci civili (titolo II). Nell’intervento relativo al “Piano di tutela delle acque Regione Veneto”, si riporta la normativa statale: - D.Lgs. 152/2006 – Parte III: Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche; - D.Lgs. 4/2008: Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 152/2006, recante norme in materia ambientale; - D.Lgs. 30/2009: Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotteranee dall'inquinamento e dal deterioramento; - D.Lgs. 219/2010: Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque; - D.M. 260/2010: Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali (Allegato 1). E vengono date informazioni sulla Deliberazione del Consiglio Regionale veneto n. 107/2009: Piano di tutela delle acque della Regione Veneto (BUR N. 100 del 08/12/2009) che “costituisce uno specifico piano di settore in materia di gestione e di tutela della acque ai sensi dell’art. 121 del D.Lgs 152/2006”. Mediante tale Piano di Tutela delle Acque “sono adottate misure per conseguire entro il 22.12.2015 i seguenti i obiettivi: - mantenere o raggiungere lo stato ‘buono’ per corpi idrici significativi superficiali e sotterranei; - mantenere lo stato ‘elevato’ ove già esistente; - mantenere o raggiungere per i corpi idrici a specifica destinazione, gli obiettivi di qualità per specifica destinazione di cui all’allegato 2 della terza parte del D.Lgs 152/06”. Infine qualche cenno all’intervento SISTRI e le modifiche alla Parte IV (Rifiuti). Anche in questo caso si parte dai cambiamenti normativi: - D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale); - DM 17.12.2009 (Istituzione SISTRI) e successivi decreti; - Direttiva UE 2008/98/CE relativa ai rifiuti; - D.Lgs n. 205 del 03.12.2010 in vigore dal 25.12.2010; - DM 22.12.2010 (ultima Proroga SISTRI). Ci soffermiamo sulla responsabilità nella gestione dei rifiuti: - “il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l’intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste; - qualora il produttore iniziale, il produttore e il detentore siano iscritti ed abbiano adempiuto agli obblighi del SISTRI la responsabilità di ciascuno di tali soggetti è limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal predetto sistema; - i Produttori iniziali non iscritti al SISTRI che trasportano i propri rifiuti conservano la responsabilità fino al ricevimento della 4° copia del formulario. Il conferimento deve avvenire a soggetti autorizzati; - il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nella scheda SISTRI o nel FIR (Formulario Identificativo dei Rifiuti, ndr) dal produttore e per eventuali difformità tra quanto indicato e la natura del rifiuto, salvo le difformità riscontrabili secondo quanto richiesto dalla natura dell’incarico”. In particolare è obbligatorio per i produttori “verificare le autorizzazioni di trasportatori, destinatari e intermediari”. Vi rimandiamo al documento agli atti per le altre novità relative: - al registro di carico e scarico; - all’albo gestori ambientali; - ai nuovi obblighi di commercianti ed intermediari; - agli inasprimenti dei controlli da parte della provincia; - alle sanzioni del SISTRI in vigore dal primo giugno 2011.

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