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"Nuova circolare sulle istruzioni operative agli organismi abilitati"

fonte redazione insic / Rischio incendio

11/07/2011 -
Sulla G.U. n. 153 del 4/7/2011 è stata pubblicata la Circolare 9 giugno 2011, n. 3 del Ministero dell'Interno predisposta dall'Area Normazione, Notifica e Controllo della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, congiuntamente con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e con il Ministero dello Sviluppo Economico.
Tale circolare fornisce istruzioni operative per gli organismi di certificazione, di ispezione ed i laboratori di prova preposti al rilascio dell'attestazione di conformità relativa ai prodotti da costruzione di cui all'art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 246/93 (Regolamento di recepimento della Direttiva 89/106/CEE sui materiali da costruzione), con l'intento di:
- predisporre di modelli di riferimento per la redazione dei certificati CE di conformità e del controllo di produzione della fabbrica (sia in lingua italiana che inglese)
- definire le informazioni da riportare nel registro delle certificazioni relative a prodotti da costruzione, da rendere pubblicamente consultabile sul sito internet degli organismi
- fornire alle Autorità nazionali di sorveglianza le migliori modalità per interagire con tali organismi attraverso comunicazioni periodiche del loro operato ed accesso ai certificati emanati
- rafforzare la qualificazione del personale impiegato negli organismi considerata la complessità della materia ed i rischi connessi ai prodotti (ad esempio rischio incendio) trattati dalla direttiva.
- recare disposizioni per la semplificazione amministrativa delle istruttorie di abilitazione.
Le disposizioni contenute nella circolare sono finalizzate al corretto e trasparente funzionamento del mercato dei prodotti da costruzione ed all'uniformità di indirizzo nell'espletamento delle attività amministrative di abilitazione degli organismi notificati per l'attestazione della conformità alla Direttiva 89/106/CEE.
A partire dal 2 ottobre 2011, gli organismi abilitati ai sensi dell'art. 9 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 246/93 con i criteri e modalità fissati dal D.M. 156 del 09/05/2003, dovranno conformarsi alle procedure ed adempimenti recati dalla circolare.
Si segnala l'utilità della divulgazione delle istruzioni e dei chiarimenti forniti dalla Circolare anche in funzione della operatività del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la Direttiva 89/106/CEE del Consiglio.
Tali istruzioni potranno costituire un utile riferimento condiviso per le future procedure di valutazione degli Organismi da notificare ai sensi di tale Regolamento.

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