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"Ridotti gli oneri per acque reflue e impatto acustico"

fonte Redazione Ambiente & Sicurezza sul Lavoro / Normativa

03/08/2011 - Il Regolamento di semplificazione amministrativa approvato durante la riunione del Consiglio dei Ministri del 28 luglio scorso, riguarda in particolare la riduzione degli oneri in materia di acque reflue e di impatto acustico, senza tuttavia modificare la normativa di settore contenuta rispettivamente nel D.Lgs. 152/2006 e nella L. 447/1995.
Seguendo il dettato del DL 78/2010 che richiedeva di garantire la proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa e di eliminare gli adempimenti amministrativi non necessari, è stata introdotta, nel Capo II del regolamento una modalità semplificata per il rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi industriali, qualora non si siano nel frattempo verificate delle variazioni rispetto all’autorizzazione originaria.
L’introduzione di questa “autocertificazione” prevede, quindi, che titolare dello scarico, 6 mesi prima della scadenza, può presentare un’istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che dovrà attestare che sono rimaste immutate, rispetto alla precedente autorizzazione, una serie di caratteristiche relative allo scarico e al ciclo produttivo.
Una modalità semplificata che non si applica allo scarico di sostanze pericolose.
Quanto invece al Capo III, le semplificazioni documentali in materia di impatto acustico, riguardano anche qui la possibilità di una autocertificazione (dichiarazione sostitutiva) per i titolari di stabilimenti che non superano i limiti di emissione di rumore fissati dalla classificazione acustica comunale.
Restano escluse dall’ obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico di cui all’art. 8, co. 2-4, della legge quadro 447/1995 le attività a bassa rumorosità, mentre l’obbligo sussiste per l’esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, attività culturali, spettacoli, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione di sonora o svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
Sia per le dichiarazioni in materia di acque reflue che in materia di rumore lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) (regolato al Capo IV del regolamento) costituirà “l’unico punto di accesso” per chi richiede le autorizzazioni amministrative riguardanti la propria attività produttiva: istanze, documentazioni e dichiarazioni richieste in materia ambientale dovranno, pertanto, essere inviate esclusivamente per via telematica allo Sportello, in base alla previsione contenuta all’articolo 5 del Regolamento.

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