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"I quesiti sul decreto 81: l’aggiornamento dei ponteggiatori"
fonte PuntoSicuro / Sicurezza sul lavoro
22/08/2011 -
Quesito
Gli addetti ed i preposti
al montaggio e smontaggio di ponteggi ed ai lavori in quota mediante sistemi a
funi sono tenuti ad aggiornarsi? Se sì con quale periodicità, ogni quattro anni
o come alcuni sostengono ogni cinque anni, e con quali modalità?
Risposta
Quello dell’aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro è un
argomento che negli ultimi tempi è al centro delle attenzioni degli operatori di
sicurezza sia perché è un bel po’ di tempo che sono entrate in vigore le nuove
disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che fanno
capo sostanzialmente al D.
Lgs. 9/4/2008 n. 81 contenente il Testo Unico in materia di salute e di
sicurezza sul lavoro e che hanno imposto l’obbligo della formazione di tutti gli
operatori di sicurezza, sia perché si è in attesa che sia la formazione che
l’aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro siano totalmente
riviste e regolamentate mediante un decreto, previsto dallo stesso D. Lgs. n.
81/2008, che tarda purtroppo ad essere emanato e che dovrà recepire un Accordo
raggiunto sull’argomento, in seno alla Conferenza permanente fra Stato Regioni e
Province autonome, dell’approvazione del quale si è di recente avuta notizia di
un ennesimo rinvio.
L’aggiornamento oggetto del quesito formulato in esame è quello che
riguarda in particolare la formazione
dei preposti e degli addetti al montaggio e smontaggio di ponteggi e degli
addetti ai lavori in quota mediante sistemi a funi e per poter dare una risposta
allo stesso, avendo potuto riscontrare un po’ di confusione sull’argomento, si
ritiene utile fare il punto della situazione ed un richiamo alle disposizioni di
legge vigenti in materia.
La formazione degli addetti al montaggio, trasformazione e smontaggio di
ponteggi, che di seguito indicheremo per semplicità come “pontisti”, è stata
introdotta in Italia assieme a quella degli addetti ai lavori in quota mediante
sistemi a funi, che con un neologismo battezzeremo ora più semplicemente come
“funisti”, con il D. Lgs. 19/9/1994 n. 626, così come modificato dal D. Lgs. n.
8/7/2003 n. 235, il quale con l’art. 36-quater comma per i “pontisti” 6 ha
stabilito che:
“6. il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati
o trasformati sotto la sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori che
hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni
previste”
mentre per i “funisti” con il comma 2 dell’art. 36-quinquies, contenente
gli obblighi dei datori di lavoro concernenti l’impiego di sistemi di accesso e
di posizionamento mediante funi, ha stabilito che:
“2. il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una
formazione adeguata e mirata alle operazioni previste”.
Sia per i “pontisti” che per i “funisti” lo stesso D. Lgs. n. 626, così
come modificato dal D. Lgs. n. 235/2003, ha incaricato di individuare le
modalità, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi nonché i soggetti
formatori la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome la quale vi ha provveduto con l’accordo rep. n. 2429 del
26/1/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23/2/2006. Tale accordo
ha, infatti, fissato la durata, i contenuti e le modalità sia della formazione
che dell’aggiornamento di tali operatori. Per quanto riguarda in particolare
l’aggiornamento, oggetto del quesito, per i “pontisti” l’accordo citato ha
stabilito, al punto 6 dell’allegato A dell’accordo, che:
“I datori di lavoro provvederanno a far effettuare ai lavoratori
(pontisti) formati con il corso di formazione teorico-pratico un corso di
aggiornamento ogni quattro anni. L’aggiornamento ha durata minima di 4 ore di
cui 3 ore di contenuti tecnico pratici”.
Una periodicità dell’aggiornamento di cinque anni è stata invece fissata
nell’accordo per quanto riguarda i lavoratori addetti ai lavori in quota
mediante sistemi a funi, così come stabilito nel punto 7 dell’allegato B dello
stesso accordo del 26/1/2006, secondo il quale:
“I datori di lavoro provvederanno a far effettuare ai lavoratori
(addetti ai lavori in quota mediante sistemi a funi) formati con il corso di
formazione teorico-pratico un corso di aggiornamento ogni cinque anni.
L’aggiornamento ha durata minima di 8 ore di cui almeno 4 ore di contenuti
teorico pratici”
Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo
Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che come è noto ha abrogato
il D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i. e quindi anche il D. Lgs. n. 235/2003 con il
quale era stata introdotta in origine la formazione sia dei “pontisti” che
“funisti”, le disposizioni riguardanti la formazione
dei preposti e degli addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei
ponteggi, già contenute nell’art. 36-quater del D. Lgs. n. 626/1994 e
s.m.i., sono state abrogate ed integralmente recepite nell’art. 136 del D. Lgs.
n. 81/2008 per cui a partire dal 15/5/2008, data di entrata in vigore dello
stesso D. Lgs. n. 81/2008, ai sensi del comma 6 del citato 136, possono essere
adibiti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi ed alla attività
di preposti solo quei lavoratori che siano in possesso di un attestato di
frequenza al relativo corso la cui durata e le cui modalità e requisiti minimi
di validità sono stati indicati dal legislatore nell’allegato XXI dello stesso
decreto legislativo mentre, ai sensi dell’art. 116 comma 2 del D. Lgs. n.
81/2008, possono essere adibiti a lavori in quota mediante sistemi a funi solo i
lavoratori che abbiano ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni
specifiche partecipando a corsi la cui durata ed i cui indirizzi e requisiti
minimi di validità siano conformi a quelli indicati anch’essi nello stesso
allegato XXI.
Dall’esame del citato allegato XXI del D. Lgs. n. 81/2008, che ha
sostanzialmente recepito il sopra indicato accordo Stato-Regioni del 26/1/2006
sulla formazione per lavoratori addetti ai lavori in quota, emerge chiaramente
che il legislatore ha confermato tutte le indicazioni riportate nell’accordo
stesso ed infatti, per quanto riguarda l’aggiornamento dei “pontisti”, al punto
6, inserito nella prima parte dell’allegato riservato agli stessi, è indicato
che:
“I datori di lavoro provvederanno a far effettuare ai lavoratori
(pontisti) formati con il corso di formazione teorico-pratico un corso di
aggiornamento ogni quattro anni. L’aggiornamento ha durata minima di 4 ore di
cui 3 ore di contenuti tecnico pratici”,
mentre al punto 7 della seconda parte dell’allegato, riservata ai
lavoratori addetti ai lavori in quota mediante sistemi a funi, è indicato
che:
“I datori di lavoro provvederanno a far effettuare ai lavoratori
(addetti ai sistemi a funi) formati con il corso di formazione teorico-pratico
un corso di aggiornamento ogni cinque anni. L’aggiornamento ha durata minima di
8 ore di cui almeno 4 ore di contenuti teorico pratici”,
con una periodicità dell’aggiornamento quindi per questi ultimi non di
quattro anni bensì di cinque anni ed è proprio ciò che può essere all’origine
del dubbio espresso nella formulazione del quesito.
Lo stesso allegato XXI, infine, ha confermato che la periodicità di cinque
anni dell’aggiornamento è valida anche per coloro che sono demandati a
sorvegliare i lavori in quota effettuati con sistemi a funi e cioè per i preposti
“funisti” per i quali è stato stabilito che:
“I datori di lavoro provvederanno a far effettuare agli operatori con
funzione di sorveglianza dei lavori (mediante sistemi a funi) un corso di
aggiornamento ogni cinque anni. L’aggiornamento, per la funzione specifica,
registrato sulla Scheda Personale di Formazione, ha durata minima di 4 ore. La
formazione è inerente le tecniche già apprese, l’eventuale analisi e
applicazione di nuove attrezzature o tecniche operative e prevede il rilascio di
un giudizio di affidabilità da parte dei docenti”.
In conclusione quindi ed in sintesi i preposti
e gli addetti al montaggio, trasformazione e smontaggio di ponteggi dovranno
aggiornarsi ogni quattro anni mentre i preposti e gli addetti ai lavori in quota
mediante sistemi a funi ogni cinque anni a partire ovviamente dal termine delle
rispettive formazioni o del precedente aggiornamento.
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