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"Attestazioni soa: Dall'Autorità un manuale sui requisiti -"

fonte LavoriPubblici.it / Normativa

22/08/2011 -

Elaborato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture un Manuale per l'accertamento dei requisiti Soa, come previsto dal nuovo Regolamento del Codice dei contratti di cui al D.P.R. n. 207/2010.
Il documento, spiega l'Ance, individua le corrette modalità cui devono attenersi sia le imprese in sede di istanza di attestazione sia le Soa per la verifica dei requisiti.

1. Considerazioni Generali
Con l'entrata in vigore del Regolamento di attuazione del Codice degli Appalti, l'Autorità ha predisposto un "Manuale" per l'accertamento dei requisiti di qualificazione SOA ex articoli 78 e 79 del D.P.R. n. 207/2010. Le prescrizioni contenute sono applicabili ai contratti di qualificazione stipulati e alla documentazione emessa o rilasciata dopo la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del "Manuale".
Il documento individua le corrette modalità operative cui devono attenersi le SOA, tenuto conto che, qualora la documentazione sia prodotta in originale dalle imprese, le stesse `` possono limitare la verifica ad un riscontro formale dell'autenticità della documentazione, e procedere in ulteriori verifiche presso i soggetti depositari e/o emittenti qualora vengano in rilievo anomalie e/o irregolarità```.
L'inciso consente una semplificazione della procedura di qualificazione, perché evita che possa essere confuso il documento che comprova il requisito con lo stesso requisito da verificare.

2. Lavori eseguiti
Tra gli aspetti piu` positivi del "Manuale" vi è, senza dubbio, la verifica dei lavori pubblici eseguiti dall'impresa, qualora i relativi certificati non compaiano sull`Osservatorio. Infatti, la SOA, dopo aver svolto una rigorosa verifica della documentazione esibita potrà procedere al rilascio degli attestati trascorso un periodo minimo di trenta giorni dalla data di ricezione da parte dei destinatari delle richieste di conferma ( cfr. anche Comunicato alle SOA n. 62/2010 e Determinazione n. 6/2010).
La disposizione evita il blocco delle attestazioni causate dai ben noti ritardi delle pubbliche amministrazioni nell'inserimento dei certificati on-line; in tal modo le imprese attestate non potranno esser penalizzate, nella dimostrazione dei lavori eseguiti, dai ritardi delle amministrazioni.
Per quanto riguarda, più in generale, la veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni, circa il possesso dei requisiti generali (art. 78 del Regolamento) e speciali (art. 79 del Regolamento), presentate dai soggetti cui rilasciare l'attestato, l'attenzione dell'Autorità si è concentrata sui lavori privati.
Nei lavori eseguiti per soggetti non sottoposti alla disciplina del Codice e del Regolamento è, infatti, prevista la necessità di acquisire il certificato di regolare esecuzione (peraltro raramente presente a valle di questi lavori). L'Autorità, ritiene che tale certificato, assolvendo ad una funzione diversa, non può considerarsi intercambiabile con il certificato di esecuzione dei lavori. Una parziale deroga è presente, invece, per lavori di piccola entità, per i quali persiste, comunque, l'onere della SOA di acquisire eventuale ulteriore documentazione complementare e comprovante la corretta esecuzione del contratto.
Del tutto nuova è, la necessità di reperire, per i lavori eseguiti per conto terzi, copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti e, per i lavori in proprio, copia dalle fatture o diversa documentazione corrispondenti all'acquisto di materiali e servizi corrispondenti ad eventuali subappalti.
Ad ulteriore garanzia dell'effettiva esecuzione dei lavori, la SOA è tenuta ad effettuare il riscontro di veridicità, presso i soggetti committenti, non solo del certificato di esecuzione dei lavori, ma anche del contratto e delle fatture emesse; la stessa SOA provvede, altresì, al riscontro di veridicità presso l'Ente che ha rilasciato il permesso o che risulta depositario della denuncia di inizio attività, presentati dall'impresa.
Rimangono, invece, forti perplessità sull'applicabilità in concreto della disciplina prevista per i certificati di esecuzione lavori eseguiti all'estero da imprese con sede legale in Italia sia per quanto riguarda, ad esempio, la nomina del tecnico di fiducia del Consolato sia per quanto attiene la redazione degli stessi certificati con l'indicazione dei subappalti.

3. Requisiti economici
In merito ai requisiti speciali di carattere economico, rappresenta un elemento di snellimento della qualificazione la possibilità per la SOA di acquisire direttamente i modelli Unico (previo protocollo d'intesa con l'Agenzia delle Entrate), nonché i bilanci depositati dalle società di Capitali e dai Consorzi stabili presso le banche dati della C.C.I.A.A. ( cfr. art. 70, comma 2 del Regolamento).

4. Direzione tecnica
Nel documento è confermato il nuovo limite per la Direzione Tecnica su beni tutelati, in base al quale non è più possibile che l'incarico possa essere affidato a soggetti dotati di esperienza acquisita come direttore di cantiere; tale possibilità è consentita solo per le categorie OS2-A e OS2-B per le classifiche inferiori alla III ( cfr. l'art. 357, comma 29 del Regolamento); sono, invece, escluse le categorie OG2, per la quale è necessario il possesso di laurea in conservazione di beni culturali o in architettura, e OS25, riservata ai soggetti in possesso dei titoli previsti dal decreto del Ministero per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 95, comma 2, del Codice ( cfr. art. 248, comma 5, del Regolamento).

In ragione di quanto evidenziato nelle considerazioni generali sull'applicabilità della norma, rimane dubbia - in mancanza di una specifica disposizione - la vigenza della deroga in merito al possesso dei titoli di studio suddetti anche per le attestazioni in corso, rilasciate sulla base del D.P.R. n. 34/2000. Analoga problematica vige per la riduzione dalla IV classifica alla III-bis della possibilità di essere nominati direttori tecnici sulla base dell`esperienza quinquennale. In questo caso, sarebbe necessario un abbattimento della classifica posseduta per mantenere lo stesso direttore tecnico ( cfr. art. 87, comma 2).
In ogni caso, è consigliabile che le imprese, eventualmente carenti sotto questo profilo, provvedano - per evitare possibili contestazioni - a nominare un direttore tecnico idoneo ex D.P.R. n. 207/2010.

5. Requisiti di carattere generale
Riguardo ai requisiti di carattere generale, sono previsti nuovi adempimenti spettanti alla SOA, che nell'attività di verifica sulla veridicità delle dichiarazioni, è tenuta a acquisire:

  • 1. la certificazione del Tribunale competente che attesti l'inesistenza di stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e l'inesistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni, qualora l'operatore economico esibisca in merito una dichiarazione sostitutiva nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000;
  • 2. la visura storica dell'impresa presso gli archivi della C.C.I.A.A.;
  • 3. l' attestazione di regolarità fiscale direttamente dall'Agenzia delle Entrate;
  • 4. la certificazione della Direzione Provinciale del Lavoro attestante l'osservanza da parte dell'impresa della normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili;
  • 5. il certificato anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato o la visura, ex art. 33, comma 1 del D.P.R. n. 313/2002, di tutte le iscrizioni riferite all'impresa, comprese quelle di cui non è fatta menzione nel certificato.


Si ricorda, con l'occasione, che la SOA, nell'attività di verifica sulla veridicità delle dichiarazioni, era già tenuta a richiedere:

  • il DURC direttamente allo sportello unico previdenziale (la stessa SOA dovrà eventualmente richiederlo una seconda volta in considerazione della validità temporale trimestrale dello stesso);
  • certificazione prefettizia antimafia per i soggetti non presenti nel certificato CCIAA;
  • certificato integrale del Casellario Giudiziale per tutti i soggetti controllati.

La SOA è, comunque, tenuta ad individuare i soggetti rilevanti, ai fini della qualificazione, richiedendo copia dei verbali di nomina, libri soci, procure speciali (quindi sembrerebbero soggetti a verifica anche i procuratori speciali), etc. Sul punto va precisato che, al fine di conferire logicità e coerenza alle modifiche introdotte dalla legge di conversione n. 106/2011 del decreto "sviluppo" n. 70/2011, l'Autorità ritiene che la locuzione " persona fisica" debba riferirsi sia al socio unico sia al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
Riguardo alle cause di decadenza dell'attestazione per falsità, da notare che l'Autorità considera distinte le false dichiarazioni rese in sede di qualificazione (art. 38, comma 1, lett "m-bis") del D.Lgs. n. 163/2006) da quelle rese in sede di gara (art. 38, comma 1, lett "h") del D.Lgs. n. 163/2006). Con la conseguenza che solo le prime sembrerebbero causa di decadenza dell'attestato, mentre le seconde porterebbero all'impossibilità di conseguire una nuova attestazione (qualora la vecchia sia nel frattempo scaduta) e all'impossibilità di partecipare alle gare di appalto nell'anno successivo all'iscrizione sul casellario informatico, periodo in cui l'attestato rimarrebbe "congelato", senza possibilità di essere utilizzato.

6. Considerazioni finali
Fra tanti aspetti positivi è possibile cogliere anche alcuni elementi di più incerta valutazione, tra questi l'estensione della perizia giurata ai casi di affitto di azienda o di rami di essa, la necessità di presentare una copia cartacea del certificato di esecuzione dei lavori anche in presenza di certificato on-line, nonché la necessità di presentare il certificato fallimentare (alcuni Tribunali non lo rilasciano più), non in alternativa, ma in aggiunta al certificato camerale che come noto già riporta le procedure fallimentari.
Un'ultima osservazione è, infine, necessaria per evidenziare la parte del documento che si riferisce alle disposizioni contenute decreto legge n. 70/2011 - il c.d. "decreto sviluppo" -, che devono ritenersi superate ( cfr. ad ed es. la gravità delle violazioni in materia di sicurezza) alla luce della modificazioni apportate in materia dalla legge di conversione n. 106/2011.

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