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"Case rurali al cambio catastale "

fonte Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi / Edilizia

26/08/2011 - Si avvicina il termine del 30 settembre 2011 entro il quale i proprietari o i titolari di diritti reali su fabbricati rurali hanno l'opportunità di presentare all'agenzia del Territorio domanda di variazione della categoria catastale, per l'attribuzione all'immobile della categoria A6 per le abitazioni e D10 per le costruzioni strumentali alle attività agricole.
Per la verità, i soggetti interessati sono in attesa del decreto dell'Economia con il quale dovranno essere stabilite le modalità applicative e la documentazione necessaria per procedere alla riclassificazione catastale degli immobili rurali (articolo 7, comma 2-quater, del Dl 70/2011).
Non è un obbligo ma un'opportunità, che risolve i problemi fiscali che si incontrano quando i fabbricati rurali sono iscritti nel catasto fabbricati in categorie diverse da quelle indicate nell'articolo 7, comma 2-bis, del Dl 70/2011, in particolare ai fini dell'esclusione dall'Ici. Ciò per effetto delle numerose sentenze della Corte di cassazione che pretendono le suddette categorie catastali.
L'adempimento riguarda quindi i soggetti proprietari o titolari di diritti reali su costruzioni rurali iscritte nel Catasto fabbricati in una categoria diversa da A6 per le abitazioni e D10 per i fabbricati strumentali. Quindi, per esempio, tutte le costruzioni strumentali già iscritte nella categoria D10 sono a posto e nulla deve essere fatto dai proprietari. Invece, per tutte le abitazioni rurali iscritte nel Catasto fabbricati si dovrà procedere alla domanda di variazione catastale in quanto nessuna è iscritta nella categoria A6, ormai in disuso presso l'agenzia del Territorio fin dal 1993 e comunque non relativa alle case rurali ma bensì alle «abitazioni urbane di tipo rurale».
Nessun adempimento, da ultimo, deve essere eseguito per i fabbricati rurali tuttora e legittimamente iscritti nel Catasto terreni (si veda l'articolo qui sotto).
I soggetti interessati sono tutti coloro che possiedono fabbricati rurali iscritti nel Catasto fabbricati, indipendentemente dalla natura giuridica (persone fisiche o società) e dall'esercizio o meno dell'attività agricola.
Quindi, per esempio, anche il proprietario con beni affittati ha interesse a regolarizzare la posizione dei propri immobili in quanto è tenuto al pagamento delle imposte, compresa l'Ici; se invece il fabbricato è rurale in quanto utilizzato dall'affittuario, il proprietario non è tenuto al pagamento dell'imposta comunale.
La domanda di variazione catastale deve essere accompagnata dall'autocertificazione ai sensi del Dpr 445/2000, nella quale il richiedente dichiara che l'immobile possiede, in via continuativa, a decorrere dal quinto anno antecedente alla presentazione della domanda (quindi dal 1º gennaio 2006) i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del Dl 557/1993.

Questo è l'aspetto centrale della questione: infatti la natura di fabbricato rurale discende esclusivamente dal rispetto dei requisiti, che sono principalmente legati alla destinazione e all'effettivo utilizzo delle costruzioni agricole (si veda il Sole 24 Ore del 27 luglio 2011).
Il requisito temporale del quinquennio di rispetto della ruralità è probabilmente legato al periodo di accertamento fiscale e consente di evitare una inutile attività di accertamento da parte dei Comuni e dell'amministrazione finanziaria.

L'autocertificazione dovrà essere valutata attentamente dai proprietari con terreni affittati i quali possono anche non conoscere l'esatto utilizzo del fabbricato rurale. Per esempio, se l'abitazione è utilizzata anche dal figlio dell'affittuario non a carico e che lavora all'esterno dell'azienda agricola, la casa non è rurale.

Una volta presentata la domanda di classificazione dei fabbricati rurali, corredata dall'autocertificazione corretta, il proprietario non deve fare nulla e non assolve alcuna imposta sui fabbricati medesimi.
Sarà il Territorio a effettuare i relativi controlli ma nel frattempo il fabbricato assume la categoria catastale richiesta con i conseguenti benefici fiscali.

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