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"Cantieri: le responsabilità dei titolari della sicurezza"

fonte Redazione Ambiente & Sicurezza sul Lavoro / Edilizia

31/08/2011 - La Cassazione penale, con sentenza 28779 del 19 luglio ricorda che la posizione di garanzia in materia di prevenzione infortuni, che riguarda le figure del datore di lavoro, dei preposti e del RSPP, comprende non solo l'istruzione dei lavoratori sui rischi connessi alle attività lavorative da svolgersi e la necessità di adottare tutte le opportune misure di sicurezza, ma tocca anche la effettiva predisposizione di queste misure. Inoltre i titolari della sicurezza in cantiere devono assicurare un controllo, continuo ed effettivo delle misure di sicurezza, e vigilare sul corretto utilizzo, in termini di sicurezza, degli strumenti di lavoro e sul processo stesso di lavorazione.
Queste le precisazioni della Corte di Cassazione nell’affrontare il caso prospettato di incidente occorso durante lo smontaggio di un traliccio di una linea elettrica. Gli operatori dopo aver svitato i bulloni posti a metà altezza erano precipitati al suolo, a seguito del ripiegamento della struttura.
La responsabilità per infortunio riguarda tutte le figure di cantiere, secondo la Corte: innanzitutto del datore di lavoro che avrebbe dovuto presentare un piano operativo adeguato con l'indicazione e l'adozione di misure di protezione ed attrezzature idonee a prevenire le situazioni di rischio e fornendo adeguata formazione ed informazione dei lavoratori.
Inoltre, corresponsabile è anche il RSSP, che risponde ogni qualvolta un infortunio sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare.
Analogo discorso vale per il preposto che non deve limitarsi, secondo la Corte a “registrare una situazione di non conformità a legge e ad essa prestare silente, passiva e ratificatoria acquiescenza”, ma deve attivarsi per tutto quanto sia nelle sue possibilità per rimuovere tale situazione pregiudizievole per la sicurezza dei lavoratori, assumendo anch'egli nei confronti dei lavoratori medesimi, una posizione di garanzia, riconosciuta all’articolo 19 del Testo Unico di Sicurezza.

Il testo della sentenza è disponibile sulla nostra Banca Dati Sicuromnia

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